Da luglio 2018 i datori di lavoro sono obbligati a pagare le retribuzioni ai lavoratori esclusivamente con mezzi di pagamento tracciati
La Legge di Bilancio 2018 ( Legge 205/2017, articolo 1, commi 911 e seguenti ), al fine di contrastare il sommerso e di tutelare le forme più precarie di lavoro, ha previsto, a decorrere dal 1.o luglio 2018, che tutti i pagamenti eseguiti dai datori di lavoro, incluso gli anticipi, debbano avvenire con mezzi di pagamento tracciati.
La stessa norma prevede ( al comma 912 ) che la firma del lavoratore apposta sulla busta paga non è prova di avvenuto pagamento delle retribuzioni.
MODALITA’ DI PAGAMENTO AMMESSE
Da luglio 2018, quindi, le uniche modalità di pagamento ammesse sono:
- bonifico bancario o postale sul conto del lavoratore identificato da un codice IBAN
- strumenti di pagamento elettronico
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale in cui il datore ha un conto corrente di tesoreria aperto con mandato di pagamento
- assegno da consegnare al dipendente, o a un suo delegato in caso di comprovato impedimento (l’impedimento s’intende comprovato se il delegato è il coniuge, il convivente o un familiare in linea retta o collaterale di età non inferiore a sedici anni).
AMBITO DI APPLICAZIONE
Il divieto di pagare in contanti riguarda tutti i rapporti di natura lavorativa, in particolare:
- lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato (anche di breve durata)
- lavoro a tempo pieno e a tempo parziale
- lavoro intermittente
- contratto di apprendistato
- contratto di lavoro flessibile
- rapporto di lavoro instaurato, sotto qualsiasi forma, da cooperative con i propri soci ai sensi della Legge 142/2001
- rapporto di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile.
ESCLUSIONI
Restano escluse dall’ambito operativo della norma i pagamenti, inferiori alla somma di Euro 3.000 ( per le somme superiori a Euro 2.999 vige comunque la limitazione all’uso del contante prevista dal D.Lgs. 231/2007, art.49, c.1), eseguiti a favore di:
- dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, come individuate dall’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001
- lavoratori domestici
- tirocinanti e titolari di borse di studio.
SANZIONI
In caso di inosservanza del divieto è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 1.000 ad un massimo di 5.000 euro.