Prima applicazione della SUPER DEDUZIONE del costo del lavoro

8 ottobre 2025

Assunzioni agevolate
Il beneficio consente di maggiorare il costo del lavoro deducibile ai fini IRES del 20%, con un ulteriore incremento del 10% per l'assunzione di lavoratori svantaggiati .

 

PREMESSA

 

Per i titolari di reddito d’impresa e per i professionisti, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, al ricorrere di precise condizioni, di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale.

Laddove il personale neo assunto rientri in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela (identificate nell’Allegato 1 del DLgs. 216/2023) il costo del personale è incrementato di un ulteriore 10%.

 

 

DATORI DI LAVORO BENEFICIARI

 

Imprese

 

  • le società di capitali e gli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;

 

  • gli enti non commerciali, limitatamente ai nuovi assunti utilizzati nell’esercizio dell’attività commerciale;

 

(In caso di personale impiegato sia nell’attività istituzionale che in quella commerciale, la maggiorazione spetta in proporzione al rapporto tra l’ammontare di ricavi e proventi derivante dall’attività commerciale e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi)

 

  • le società ed enti non residenti, in relazione all’attività commerciale esercitata nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione;

 

  • le società di persone e le imprese individuali.

 

Esercenti arti e professioni

 

(anche in forma di associazione professionale o di società semplice, che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del TUIR).

 

 

DATORI DI LAVORO ESCLUSI

 

L’agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nei 365 giorni antecedenti il primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (1.o gennaio 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), ovvero nei 366 giorni se tale periodo d’imposta include il 29 febbraio 2024.

 

Sono quindi escluse le imprese, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, costituite a partire dal 2 gennaio 2023.

 

Secondo l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate, le imprese che non soddisfano tale requisito nel 2023 non possono fruire dell’agevolazione neppure nei periodi d’imposta successivi (2025-2026-2027), ammessi dalla Legge di Bilancio 2025.

 

La data di inizio attività può essere riscontrata nei modelli AA7/10 (per i soggetti diversi dalle persone fisiche) e AA9/12 (per le persone fisiche), intitolati rispettivamente “Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA” e “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA”, presentati dal contribuente all’Agenzia delle Entrate.

 

> Agenzia delle Entrate, Circolare 1/E del 20 gennaio 2025

 

 

Sono altresì esclusi i seguenti datori di lavoro:

 

  • le imprese in liquidazione ordinaria nonché le imprese assoggettate a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi di impresa;
  • le attività per le quali il reddito non è determinato in modo analitico ai fini dell’IRPEF e dell’IRES, come per esempio le attività in regime forfetario;
  • gli imprenditori agricoli che determinano il reddito ai sensi dell’articolo 32 del TUIR, non essendo titolari di reddito d’impresa.

 

 

PROROGA DEL BENEFICIO

 

L’art. 1 co. 399 – 400 della Legge 30/12/2024 nr. 207 (legge di bilancio 2025) ha prorogato l’agevolazione per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2024 e per i due successivi (periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, per i soggetti c.d. solari).

 

Le disposizioni dell’art. 4 del DLgs. 216/2023 si applicano, nei limiti e alle condizioni ivi previste, anche quindi agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d’imposta rispetto al periodo d’imposta precedente: l’agevolazione deve essere calcolata su base mobile, consentendo di determinare l’incremento occupazionale in ciascuno dei periodi d’imposta agevolati rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente.

 

Per fruire dell’agevolazione nel 2025, ad esempio, occorrerà che l’incremento sussista al termine del 2025 rispetto alla media degli occupati 2024.

 

> Agenzia delle Entrate, Circolare nr. 1/E del 20/01/2025

 

 

 

MISURA DEL BENEFICIO 20%

 

Il costo del personale da assumere ai fini del beneficio è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20%.

 

La maggiorazione del 20% si applica al minore fra:

 

il costo del lavoro

effettivamente riferibile ai nuovi assunti,

risultante dal conto economico

(B.9)

   e  

l’incremento del costo complessivo del personale

iscritto a conto economico (B.9)

nell’esercizio 2024

rispetto al 2023

 

 

Il costo del personale effettivamente sostenuto dall’impresa per i nuovi assunti è determinato ai sensi dell’articolo 2425, c.1, lettera B), n. 9, del Codice civile, come indicato dall’OIC 12.

 

Si tratta, in particolare, delle seguenti voci di bilancio [B9) Per il personale]:

 

  • B9a) Salari e stipendi
  • B9b) Oneri sociali
  • B9c) Trattamento di fine rapporto
  • B9d) Trattamento di quiescenza e simili
  • B9e) Altri costi.

 

Sono invece esclusi, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, gli oneri rilevati in altre voci del Conto economico, quali quelli relativi ai buoni pasto, alle spese per l’aggiornamento professionale dei dipendenti, ai costi per servizio di vitto e alloggio dei dipendenti in trasferta, nonché gli oneri relativi alle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti.

 

Ai fini del calcolo dell’agevolazione, in caso di trasformazione di un contratto da tempo determinato a indeterminato, occorre considerare il costo sostenuto in relazione a quest’ultimo solo a decorrere dalla data di conversione.

 

I costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente: per i soggetti in contabilità semplificata e per gli esercenti arti e professioni i costi rilevano secondo il principio di cassa.

 

Per le società facenti parte di un gruppo, ciascuna società riduce il costo da assumere ai fini della maggiorazione, di un ammontare percentuale pari al rapporto tra il decremento occupazionale complessivo verificatosi nelle altre società del gruppo e l’incremento occupazionale complessivo verificatosi nelle società a cui spetta la maggiorazione del costo.

 

 

MAGGIORAZIONE ULTERIORE 10%

 

Il costo del personale è incrementato di un ulteriore 10% in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti ricompresi in ciascuna delle categorie meritevoli di maggiore tutela, individuate nell’Allegato 1 al Dlgs. 216/2023.

 

Qualora l’incremento del costo complessivo del personale dipendente sia inferiore al costo riferibile al personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in presenza di entrambe le categorie di lavoratori, il costo da assumere, ai fini della maggiorazione, è ripartito tra le due categorie proporzionalmente al costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di ciascuna di esse.

 

L’importo della maggiorazione non può eccedere il 10 per cento del costo del lavoro sostenuto per dette categorie.

 

 

CATEGORIE MERITEVOLI DI MAGGIOR TUTELA

 

  • lavoratori molto svantaggiati (di cui all’art. 2, n. 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014);

 

  • persone con disabilità (di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68), le persone svantaggiate (di cui all’art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381), gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno (di cui all’art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354);

 

  • donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’articolo 2, numero 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

 

  • donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza (di cui all’art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), da cui sia derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica;

 

  • giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile (di cui all’art. 27, co. 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85);

 

  • lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;

 

  • già beneficiari del reddito di cittadinanza (di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26), che siano decaduti dal beneficio (per effetto dell’art. 1, commi 313 e 318, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) e che non integrino i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione (di cui all’art. 1 e seguenti del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85).

 

> DLgs. 216/2023, Allegato 1

 

 

MODELLO REDDITI

 

L’agevolazione consiste in una variazione in diminuzione da apportare in sede di determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo; non anche ai fini IRAP.

 

Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

 

 

Soggetti Quadro  Compilazione
 Professionisti e

lavoratori autonomi

   RE Rigo RE11

 

. colonna 1: maxi deduzione spettante pari al 20%

. colonna 2: maxi deduzione spettante pari al 30%

. colonna 3: costo complessivo per i lavoratori dipendenti

Imprese in contabilità semplificata    RG Rigo RG22

 

. codice 53: per maxi deduzione del 20%

. codice 54: per maxi deduzione del 30%

Imprese in contabilità ordinaria    RF Rigo RF55

 

. codice 66: per maxi deduzione del 20%

. codice 67: per maxi deduzione del 30%

 

 

ACCONTI IRPEF e IRES

 

Nella determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovuto per il 2024 non si tiene conto delle disposizioni in esame.

 

Allo stesso modo, nella determinazione dell’acconto per il 2025, e per gli anni successivi, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando tali disposizioni.

 

 

CONDIZIONI (anno 2024)

 

La maggiorazione del costo del lavoro spetta per le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato se ricorrono congiuntamente le due seguenti condizioni:

 

  • il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024 è superiore al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto

(c.d. incremento occupazionale);

 

> DL. 84/2025 del 17/6/2025, art.3 (c.d. Decreto FISCALE)

 

  • al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024 per i soggetti c.d. solari), il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, è superiore al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente

(c.d. incremento occupazionale complessivo);

 

a tal fine, non occorre considerare i decrementi infragruppo.

 

In relazione al calcolo della media occupazionale, occorre considerare la somma dei rapporti tra il numero dei giorni di lavoro previsti contrattualmente in relazione a ciascun lavoratore dipendente e 365 giorni.

 

Ai fini di questa media pare opportuno fare riferimento alle Unità Lavorative per Anno (ULA).

 

In merito all’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, occorre fare riferimento alla forma contrattuale prevista dall’articolo 1 del DLgs. 81/2015, nonché a tutte quelle assimilabili sulla base della disciplina giuslavoristica.

 

INCREMENTO OCCUPAZIONALE

 

Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale, rilevano:

 

  • la trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato effettuata nel periodo d’imposta 2024; ai fini del calcolo dell’agevolazione, tuttavia, occorre però considerare il costo sostenuto in relazione al contratto a tempo indeterminato a decorrere dalla data di conversione;
  • i lavoratori part time, in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale;
  • per l’impresa utilizzatrice i dipendenti con contratto di somministrazione, in proporzione alla durata del rapporto di lavoro;
  • i soci lavoratori di cooperative, in quanto sono considerati assimilati ai lavoratori dipendenti;
  • l’assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato che, ai sensi dell’art. 41 del DLgs. 81/2015, è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani.

 

 

Non rilevano:

 

  • i lavoratori dipendenti assunti precedentemente in forza ad altra società del gruppo e il cui rapporto di lavoro con quest’ultima sia interrotto a decorrere dal 30 dicembre 2023;
  • i lavoratori assunti a tempo indeterminato destinato a una stabile organizzazione localizzata all’estero di un soggetto residente
  • si ritiene, anche i lavoratori intermittenti assunti a tempo indeterminato, in quanto le loro prestazioni sono connotate da episodicità e saltuarietà, non possano rientrare tra i soggetti che danno luogo al beneficio.

 

 

Ai fini della determinazione delle nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato non assumono rilevanza i dipendenti acquisiti per effetto di cessione del contratto di lavoro o all’esito di operazioni straordinarie (es. fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni, affitti d’azienda) che determinino il subentro dell’avente causa nel contratto di lavoro, sempre che il contratto sia in essere al termine del 2024.

In tali casi, quindi, i dipendenti non rilevano né per il dante causa (per il periodo d’imposta agevolato e per quello precedente) né per l’avente causa (per il periodo d’imposta agevolato).

Tale sterilizzazione viene meno per l’avente causa qualora il contratto di lavoro non sia in essere al termine del 2024.

I dipendenti assunti a tempo indeterminato dal dante causa nel 2024 rilevano sia per il dante causa che per l’avente causa in proporzione alla durata del rapporto di lavoro.

 

 

GRUPPI SOCIETARI

 

Per gruppo interno si intende l’insieme delle società residenti controllanti e controllate (il Decreto FISCALE nr. 84/2025 ha soppresso il riferimento alle società collegate) ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano di soggetti non residenti.

 

> MEF, DM 25 giugno 2024, articolo 1, comma 1, lettera f)

> DL. 84/2025 del 17/6/2025, art.3 (c.d. Decreto FISCALE)

 

 

Il beneficio è subordinato alla verifica della sussistenza, in relazione al gruppo considerato nel suo insieme, sia dell’incremento del numero di nuovi assunti a tempo indeterminato che dell’incremento del numero complessivo di dipendenti.

 

Poiché l’incremento occupazionale è determinato al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, è a tale data che andrà definito il perimetro del gruppo.

 

Ai fini della verifica dell’incremento occupazionale in capo al gruppo, non rilevano i dipendenti i cui contratti sono ceduti a seguito di trasferimenti di aziende.

 

 

FONTE

 

  • 216/2023, art. 4
  • 84/2025 del 17/6/2025 (c.d. Decreto FISCALE)
  • 207/2024 (Legge di bilancio per il 2025)

 

  • MEF, DM 25 giugno 2024

 

  • Agenzia delle Entrate, Circolare nr. 1/E del 20/01/2025
  • Assonime, Circolare nr. 3 del 27/02/2025

 

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