IL NUOVO CODICE CIN
A partire dal 1.o gennaio 2025 (a seguito di proroga), per chi affitta un immobile per brevi periodi è obbligatorio ottenere il Codice Identificativo Nazionale (CIN) tramite la Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR), consultabile sul portale del Ministero del Turismo, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale del 6 giugno 2024.
Si intendono locazioni brevi quelle di durata inferiore a 30 giorni.
Chiunque propone o concede in locazione breve o per finalità turistiche una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, è tenuto:
In caso di regolamenti condominiali che limitano l’affissione di cartelli, sono ammesse modalità alternative per garantire la visibilità del CIN al pubblico (FAQ).
Il CIN non sostituisce i codici identificativi previsti dalle normative regionali o provinciali.
Pertanto, se una struttura è già obbligata a esporre un codice locale, dovrà comunque richiedere anche il codice CIN.
Entrambi i codici dovranno essere visibili agli ospiti e utilizzati nelle comunicazioni ufficiali.
Le case religiose di ospitalità non a scopo di lucro non devono richiedere il codice se offrono ospitalità gratuita.
Le donazioni volontarie da parte degli ospiti infatti non incidono sulla natura gratuita del servizio.
Gli agriturismi, invece, sono tenuti a ottenere il CIN, anche se le normative regionali non li menzionano esplicitamente.
Le piattaforme online di locazione a breve termine saranno tenute a verificare la presenza del CIN in tutti gli annunci presenti. In mancanza di tale codice identificativo, non sarà possibile offrire unità immobiliari sui portali.
CODICE REGIONALE (CIR) e CODICE NAZIONALE (CIN)
Con l’entrata in vigore della Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive e degli Immobili in Locazione Breve (BDSR), i proprietari di strutture ricettive e immobili per finalità turistiche devono rispettare un doppio adempimento per ottenere il Codice Identificativo Nazionale (CIN).
Se la struttura è già registrata nella banca dati regionale con un proprio CIR, è possibile richiedere il CIN nella banca dati nazionale, verificando i dati catastali e i requisiti di sicurezza.
Se la struttura non possiede il CIR, il proprietario deve prima registrarla nella banca dati regionale, facendo attenzione ad eventuali obblighi e adempimenti previsti dalle normative locali, e successivamente richiedere il CIN nella banca dati nazionale.
Per le regioni che non prevedono l’assegnazione del CIR, i proprietari possono richiedere direttamente il CIN nella banca dati nazionale. Analogamente, per le regioni in cui è presente l’obbligo del CIR, ma questo non è previsto per determinate tipologie di attività ricettive, queste ultime possono procedere direttamente alla richiesta tramite BDSR.
NUOVE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA
Tutte le unità immobiliari destinate alla locazione breve o per finalità turistiche, gestite in qualunque forma (sia imprenditoriale che non imprenditoriale), devono essere munite di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili a norma di legge. Inoltre, viene chiarito dal Ministero che obblighi e requisiti di sicurezza dovranno essere rispettati anche se è data in locazione una sola stanza dell’unità immobiliare.
I sistemi di sicurezza devono essere realizzati e manutenuti in efficienza conformemente alle norme tecniche emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e alle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore.
Gli estintori devono avere una capacità estinguente minima di 13A e una carica di almeno 6 kg o 6 litri. Inoltre, devono essere sottoposti a controlli periodici secondo la norma UNI 9994-1 e le istruzioni del produttore.
In particolare deve essere installato un estintore ogni 200 metri quadrati di pavimento o frazione e, comunque, almeno un estintore per piano. Per una superficie maggiore di 200 mq (ma inferiore a 400 mq) è prescritto di installare due estintori.
Occorre in ogni caso installare almeno un estintore supplementare per ogni piano di superficie maggiore di 200 mq.
Per le unità gestite in forma imprenditoriale, devono essere rispettati i requisiti relativi alla sicurezza degli impianti, come previsto dalla normativa statale e regionale.
Il Ministero del Turismo aggiorna periodicamente le FAQ (domande frequenti) sul suo sito ufficiale, allo scopo di fornire un orientamento applicativo preciso per quanto riguarda gli obblighi in materia di sicurezza.
Il termine per adeguarsi a tali requisiti coincide con la scadenza per l’acquisizione del CIN (1.1.2025), e la sua assegnazione sarà subordinata alla presentazione di una dichiarazione che attesti la conformità alle nuove norme.
COMUNICAZIONE DEI DATI DEGLI OSPITI
Al fine di garantire la sicurezza, è prescritto l’obbligo di comunicare alla Questura i dati delle persone ospitate tramite il servizio online alloggiati web della Polizia di Stato.
Gli ospiti devono essere muniti di documento di riconoscimento (per gli stranieri extra-UE è sufficiente il passaporto).
Il termine per comunicare i dati è entro le 24 ore dall’arrivo o immediatamente, se il soggiorno è inferiore alle 24 ore;
SCIA AL COMUNE
Chi concede in locazione più di quattro appartamenti (fino a 30 giorni, che sia o meno per finalità turistiche), sia da chi concede in locazione, per sola finalità turistica, più di quattro appartamenti, per periodi superiori ai 30 giorni è tenuto a presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): dichiarazione amministrativa da presentare in Comune che permette alle imprese di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva.
SANZIONI
In vigore dal 1.o gennaio 2025.
Mancata attivazione del CIN: da 800 a 8.000 euro, a seconda delle dimensioni dell’immobile o struttura.
Mancata esposizione del CIN: da 500 a 5.000 euro per ogni violazione riscontrata, oltre all’immediata rimozione dell’annuncio irregolare.
Inadempienza alle norme di sicurezza: da 600 e 6.000 euro, oltre alla non assegnazione del CIN.
FONTE