In vigore dal 4 novembre 2016, la Legge 199/2016 prevede, non soltanto in agricoltura, un inasprimento delle pene in caso di intermediazione illecita di manodopera e sfruttamento del lavoro, soprattutto per quanto riguarda la responsabilità del datore di lavoro, attraverso la modifica dell’articolo 603-bis del Codice penale.
Si prevede, tra l’altro, l’arresto obbligatorio in flagranza di reato, la confisca dei beni, in alcuni casi e l’applicazione di un’attenuante in caso di collaborazione con le autorità.
INDICE DI SFRUTTAMENTO
Occorre considerare la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni (affidate alla discrezionalità del magistrato):
Perché sia contestata la condotta illecita non è quindi necessario che la manodopera sia in nero.
E’ sufficiente che il datore di lavoro approfitti dello stato di bisogno del lavoratore, anche se regolarmente assunto.
REGIME SANZIONATORIO
E’ prevista la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
> Art. 380, Codice Procedura Penale
Costituiscono aggravante specifica (con aumento della pena da un terzo alla metà):
Qualora il lavoratore sia impiegato senza una regolare assunzione si rende applicabile anche la c. d. MAXISANZIONE per lavoro nero.
CONFISCA DEI BENI
A carico dell’impresa che ha utilizzato, assunto o impiegato manodopera a condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, è previsto il sequestro.
Qualora l’interruzione dell’attività imprenditoriale comporti ripercussioni negative sui livelli occupazionali, o comprometta il valore economico del complesso aziendale, è previsto il ricorso al controllo giudiziario.