Prorogata dal DPCM del 10/4/2020 fino al 3 maggio 2020 la vigenza di talune norme introdotte in precedenza per contenere e contrastare la diffusione del covid-19.
Fra le altre, quelle previste dalle seguenti norme:
> D.L. 19 del 25/3/2020
> MISE, Decreto del 25/3/2020
> DPCM del 10/4/2020
> DPCM del 1/4/2020
> DPCM del 22/3/2020
> DPCM del 11/3/2020
> Ordinanza del Ministro della salute e del Ministro dell’interno del 22/3/2020
> Ordinanza del Ministro della salute del 20/3/2020
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Sulle attività produttive che possono continuare ad essere svolte
Il nuovo DPCM del 10 aprile 2020, aggiorna l’elenco delle attività produttive che possono essere svolte dal 14 aprile 2020, consentendo la riapertura di
Sul fronte della prevenzione, al fine di evitare che la graduale ripresa delle attività porti a una ripresa dei contagi, tutti gli esercizi commerciali dovranno assicurare il mantenimento del distanziamento sociale, garantire pulizia e igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura.
Sarà obbligatorio l’uso di mascherine nei luoghi chiusi e in tutte le fasi lavorative ove non sia possibile osservare il distanziamento sociale, nonché l’utilizzo dei guanti usa e getta.
Inoltre, gli accessi agli esercizi commerciali dovranno essere scaglionati attraverso un ampliamento delle fasce orarie, consentendo l’entrata di una sola persona alla volta con un massimo di due operatori nei locali fino a 40 metri quadrati.
Resta sempre possibile lo svolgimento
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Sulla mobilità delle persone fisiche
È sempre vietato ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità all’interno del territorio comunale o per motivi di salute.
Continuano pertanto a non esistere restrizioni per la mobilità dei lavoratori e delle merci.
E’ stato però disposto il divieto di spostamento con qualsiasi mezzo al di fuori del comune in cui ci si trova, salvo che per comprovate esigenze di lavoro, assoluta urgenza e motivi di salute.
Rientrano, ad esempio, in tale casistica gli spostamenti al di fuori del comune per esigenze lavorative in mancanza, nel luogo di lavoro, di una dimora alternativa a quella abituale, o gli spostamenti per l’approvvigionamento di generi alimentari nel caso in cui il punto vendita più vicino e/o accessibile alla propria abitazione sia ubicato nel territorio di altro comune.
> Ordinanza del Ministro della salute e del Ministro dell’interno del 22/3/2020
Non è più previsto quale ulteriore motivo valido per lo spostamento il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
La persona che si sposta per una delle ragioni sopra indicate, deve attestarne il motivo attraverso un’autodichiarazione, nuovamente aggiornata il 26 marzo scorso, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti, durante il controllo, dalle forze di polizia.
Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante. Vige poi il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione per i soggetti sottoposti a quarantena o risultati positivi al virus.
Resta vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
> DPCM 9 marzo 2020
E’ sempre vietato l’accesso ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici; non si potrà svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto. E’ consentito però svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona.
Rimane confermata la chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade.
> Ordinanza Min. Salute 20 marzo 2020
Sono altresì confermate le norme che regolano gli ingressi in Italia tramite trasporto aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, adottate con l’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dei Trasporti del 28 marzo 2020.
Con decorrenza 4 aprile 2020, sono previste deroghe al divieto di allenamenti degli atleti, professionisti e non, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo, introdotte dal DPCM 8 marzo 2020, art.1, lett. d).
E’ consentito infatti lo svolgimento delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.
> DPCM 1/4/2020
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Sulle ulteriori misure che potranno essere adottate
Nel nuovo Decreto Legge nr. 19 del 25/3/2020 si prevede, tra l’altro che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate una o più tra le misure previste dal decreto stesso, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020.
In particolare si prendono in considerazione specifiche limitazioni quali:
la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;
Il decreto, inoltre, disciplina le procedure per l’adozione di tali misure, prevedendo che siano introdotte con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute o dei Presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche regioni, o del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.
È previsto che, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della salute possa introdurre le misure di contenimento con proprie ordinanze. Inoltre, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza.
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Sulle Sanzioni
Il mancato rispetto delle predette misure è punito con una sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro.
Sono state infatti depenalizzate le violazioni alle precedenti norme restrittive su obblighi e divieti per il contenimento del contagio. Per le violazioni pregresse, decadendo ogni accusa di reato, sarà applicata la sanzione pecuniaria in misura ridotta alla metà del minimo.
Per gli esercizi di vendita al dettaglio, le attività produttive e professionali che rimarranno aperte contravvenendo all’obbligo di chiusura è prevista la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da 5 a 30 giorni.
In caso di reiterata violazione della stessa disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone
sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la reclusione da 1 a 5 anni.
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Ulteriori approfondimenti sono consultabili alla pagina web dedicata alle domande frequenti (FAQ) tenuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.