La Legge di Bilancio 2021 ( Legge 178/2020, articolo 1, commi da 1051 a 1063 ) ha rinnovato il credito d’imposta per investimenti, già previsto dalla Legge di Bilancio 2020 ( Legge 160/2019, articolo 1, commi da 184 a 197 ), in beni strumentali nuovi.
In particolare sono agevolati gli investimenti sulle seguenti ipoligie di beni:
(beni materiali ordinari; rispetto alle previsione della Legge di Bilancio 2020 viene ampliato l’ambito applicativo oggettivo, con estensione agli investimenti in beni immateriali ordinari, come ad esempio: software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni non inclusi nell’allegato B della Legge di Bilancio 2017)
(sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro)
(software, anche mediante soluzioni di cloud computing, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni).
Rientrano nel beneficio anche gli investimenti in beni immateriali ricompresi nell’Allegato B), anche se non connessi ad investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, di cui all’Allegato A).
■
BENEFICIARI
Il credito d’imposta spetta alle imprese e agli esercenti arti e professioni, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Gli esercenti arti e professioni e i lavoratori autonomi forfettari possono fruire del credito d’imposta solo per i beni ordinari .
■
SOGGETTI ESCLUSI
Sono esclusi dal beneficio i seguenti soggetti:
■
INVESTIMENTI ESCLUSI
■
MISURA DEL BENEFICIO
Beni non “Industria 4.0”
(Beni strumentali ordinari, cioè diversi da quelli ricompresi negli allegati A) e B) della Legge 232/2016; il credito d’imposta spetta anche per investimenti in software e piattaforme, e spetta anche ad esercenti arti o professioni.)
10% del costo, su un importo massimo di 2.000.000 di euro per i beni materiali e di 1.000.000 di euro per i beni immateriali, elevato al
15% per gli strumenti e dispositivi tecnologici per la realizzazione di forme di lavoro agile ai sensi della Legge 81/2017, art. 18.
6% del costo, su un importo massimo di 2.000.000 di euro per i beni materiali e di 1.000.000 di euro per i beni immateriali.
La norma prevede che il costo agevolabile è determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Beni “Industria 4.0”
Allegato A) della Legge 232/2016 ( ex iper-ammortamento )
(Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro.)
50% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
30% del costo, per investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
10% del costo, per investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
40% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
20% del costo, per investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
10% del costo, per investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
Beni “Industria 4.0”
Allegato B) della Legge 232/2016 ( ex iper-ammortamento con maggiorazione )
(Software, anche mediante soluzioni di cloud computing, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni.)
20% del costo, per la quota di investimenti fino a un milione di euro.
■
CONDIZIONI
Il bonus è fruibile a condizione che
■
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Per i beni acquisiti in proprietà occorre considerare la data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.
Per i beni in locazione finanziaria rileva la consegna oppure, nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte del locatario (non rileva il riscatto).
Per i beni realizzati con contratto d’appalto a terzi rileva la data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati avanzamento lavori (SAL), la data in cui l’opera o la sua porzione risulta verificata ed accettata dal committente.
Per i beni costruiti in economia rileva il periodo di sostenimento dei costi imputabili all’investimento, indipendentemente dal fatto che la data di ultimazione sia successiva al periodo agevolabile.
> TUIR, art. 109, cc. 1 e 2
> Agenzia delle Entrate, Circolare nr. 4/E/2017
■
ASPETTI FISCALI
Non concorre né alla formazione del reddito, né alla formazione della base imponibile IRAP.
Non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi, di cui all’articolo 61 e all’articolo 109, comma 5, del TUIR.
E’ cumulabile con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, a condizione che il cumulo, considerata anche la non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.
Non è soggetto alle restrizioni dettate dall’articolo 1,comma 53, legge n. 244/2007, che prevede un limite annuale per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, per un importo pari a 250.000 euro.
Non è soggetto alle restrizioni dettate dall’articolo 34, legge n. 388/2000, che prevede un limite annuale per utilizzo in compensazione di altri crediti d’imposta per un importo pari a 700.000 euro, innalzato a 1 milione per l’anno 2020).
Il credito d’imposta non è soggetto al divieto di compensazione in presenza debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento (articolo 31 DL 78/2010, conv. Legge 122/2010).
■
UTILIZZO IN COMPENSAZIONE
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione con Modello F24, in tre quote annuali di pari importo, a partire dall’anno successivo a quello di entrata in funzione, per quei beni non rientranti nella c.d. Industria 4.0, e a partire dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione, per quei beni che invece sono contemplati nell’Allegato A) delle Legge 232/2016.
Per gli investimenti in beni ordinari effettuati nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021, i soggetti con volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, possono sfruttare il bonus in un’unica soluzione).
Il credito d’imposta, come tutti gli altri di natura agevolativa da indicare nel quadro RU, non è soggetto all’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi introdotto dal DL 124/2019, articolo 3, comma 1 ( Decreto Fiscale collegato alle Legge di Bilancio 2020 ).
E’ quindi compensabile dal primo giorno del periodo di imposta successivo a quello in cui matura.
Esempio: entrata in funzione o avvenuta interconnessione nell’anno 2021, utilizzo in compensazione dal 1.o gennaio 2022.
■
ADEMPIMENTI
Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute ad una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE). Modello, contenuto e modalità di trasmissione saranno definite con apposito decreto direttoriale.
■
ONERE DOCUMENTALE
Il nuovo beneficio introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 impone ai beneficiari un onere documentale da attivare prima del perfezionamento dell’investimento.
Le fatture e tutti gli altri documenti inerenti l’investimento devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni della Legge di Bilancio 2021, esempio:
[ Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1054-1058, Legge 178 del 30/12/2020 ].
I documenti rilevanti possono essere, ad esempio, i seguenti:
La modalità di regolarizzazione del documento (esempio: fattura) sprovvisto di dicitura può consistere alternativamente nell’apposizione di una scritta indelebile (anche con apposito timbro) sulla copia cartacea oppure nell’integrazione elettronica. La regolarizzazione può essere effettuata ex post, entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.
> Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello nr. 439 del 5/10/2020
> Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello nr. 438 del 5/10/2020
Per i beni “Industria 4.0”, di costo unitario superiore a 300 mila euro, occorre acquisire perizia asseverata rilasciata da ingegnere o perito industriale, ovvero attestato di conformità rilasciato da ente accreditato, dai quali risulti che i beni oggetto di investimento possiedono le caratteristiche tecniche per essere inclusi negli elenchi di cui agli allegati A) e B) della Legge n. 232/2016.
Per quelli di costo unitario inferiore, è sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante.
■
RECAPTURE o CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 1, commi 35 e 36, L. 205/2017.
Il meccanismo del c.d. RECAPTURE riguarda tutti i beni agevolabili e non solo i beni materiali Industria 4.0 ( quelli per intenderci di cui allegato A della legge di Bilancio 2017 ).
■
CODICI TRIBUTO
Acquisti effettuati nel 2020 (oppure entro il 30 giugno 2021 con accettazione dell’ordine e acconto pari al 20% entro il 31 dicembre 2020):
Codice
Tributo |
Tipologia beneficio
|
Note |
6932 |
Investimenti in beni materiali ordinari |
Beneficio previsto dalla
Legge di Bilancio 2020 |
6933 | Investimenti in beni materiali “4.0” di cui all’allegato A) alla L. 232/2016 | |
6934 | Investimenti in beni materiali “4.0” di cui all’allegato B) alla L. 232/2016 |
Acquisti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 (oppure entro il 30 giugno 2023 con accettazione dell’ordine e acconto pari al 20% entro il 31 dicembre 2022):
Codice
Tributo |
Tipologia beneficio
|
Note |
6935 |
Investimenti in beni materiali e immateriali ordinari |
Beneficio previsto dalla
Legge di Bilancio 2021 |
6936 | Investimenti in beni materiali “4.0” di cui all’allegato A) alla L. 232/2016 | |
6937 | Investimenti in beni materiali “4.0” di cui all’allegato B) alla L. 232/2016 |
Nella compilazione del Modello F24, al campo [anno di riferimento] deve essere indicato l’anno di entrata in funzione o di interconnessione dei beni.
■
FONTE NORMATIVA
> L. 178/2020, articolo 1, commi da 1051 a 1063 ( Legge di Bilancio 2021 )
> L. 160/2019, articolo 1, commi da 184 a 197 ( Legge di Bilancio 2020 )
> Agenzia delle Entrate, Risoluzione nr. 3/E del 13/1/2021 ( Codici Tributo )
> Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello nr. 439 del 5/10/2020
> Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello nr. 438 del 5/10/2020
> Telefisco, 2020