Abrogata la disciplina, e i connessi controlli dell’Agenzia delle Entrate, che prevedeva l’obbligo di comunicazione al Fisco dei beni d’impresa concessi in godimento ai soci o familiari dell’imprenditore, nonché dei finanziamenti e delle capitalizzazioni erogati all’impresa dagli stessi soci o familiari dell’imprenditore, contenuta nei commi 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies dell’articolo 2 del DL 138/2011.
A prevederlo è il Decreto Legge 244/2016 (c.d. MILLEPROROGHE).
Mentre è abolito l’obbligo di comunicazione, la tassazione del reddito in capo al socio o familiare utilizzatore, prevista dall’articolo 67, comma 1, lett. h-ter) del DPR 917/1986 (TUIR), non subisce modifiche.
In assenza di chiara e puntuale previsione, si ritiene che la novità normativa trovi applicazione già con riferimento alle comunicazioni relative all’anno d’imposta 2016, in scadenza al 30 ottobre 2017.