A partire dall’8 ottobre 2016, per le modifiche apportate dal D.Lgs. 185/2016, la nuova sanzione per non aver assunto soggetti appartenenti alle categorie protette, entro 60 giorni dalla data in cui sorge l’obbligo di riserva, diventa pari ad una somma pari a 5 volte la misura del contributo di cui all’articolo 5, comma 3-bis, Legge 68/1999, al giorno, per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.
La sanzione applicabile sarà pari, pertanto, a 153,20 euro per ogni giorno lavorativo di carenza (5 o 6 giorni settimanali secondo la dislocazione oraria con esclusione delle festività infrasettimanali).
E’ stato parimenti introdotto l’istituto della diffida obbligatoria (art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004), ottemperando alla quale (presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipula del contratto di lavoro con il disabile avviato dagli uffici) il datore di lavoro inadempiente sarà soggetto ad una sanzione ridotta pari a 38,30 euro, ossia 1/4 di quella stabilita in misura fissa.