Per contrastare le indebite compensazioni, a partire dal 27 ottobre 2019, data di entrata in vigore del c.d. DECRETO FISCALE, collegato alla Legge di Bilancio 2020 ( D.L. 124 del 26/10/2019, art. 3 ), i contribuenti, titolari di partita IVA e privati, che intendono compensare crediti IVA, crediti relativi alle imposte dirette ( IRPEF, IRES e addizionali ) e all’IRAP, crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta ( rimborsi da 730, bonus 80 euro, … ) o ancora crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, devono utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Il modello F24 potrà, pertanto, essere trasmesso solo con i canali telematici ENTRATEL o FISCONLINE, sia che abbia saldo a zero, sia che abbia saldo positivo.
Le nuove disposizioni si applicano già con riferimento ai crediti maturati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Nel decreto collegato alla Legge di Bilancio 2020 viene altresì previsto che il credito maturato nell’ambito delle IMPOSTE DIRETTE di importo superiore a euro 5.000 possa essere utilizzato in compensazione soltanto a partire dal 10.o giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.
E quindi, nell’ipotesi di Modello REDDITI 2020 relativo al 2019 con IRPEF o IRES a credito presentato il 31 ottobre 2020, occorrerà attendere il 10 novembre successivo per poter utilizzare in compensazione detto credito.
Nulla cambia, invece, per i crediti di importo inferiore a 5.000 euro che continuano a poter essere compensati a partire dal 1.o giorno successivo alla chiusura del periodo d’imposta, senza che sia necessaria l’apposizione del visto di conformità.
A partire, infine, dal 1.o marzo 2020, infine, se dall’attività di controllo i crediti esposti sui modelli F24 dovessero rivelarsi in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate non darà corso all’esecuzione della delega di pagamento e applicherà la nuova sanzione nella misura
> D.L. 124 del 26 ottobre 2019, conv. L. 157/2019
> D.Lgs. 471/1997, art. 15, comma 2 ter ( sanzione )