Indennità di malattia nel settore marittimo: novità dal 2024

12 febbraio 2024

Assenze dal lavoro, INPS, Lavoro dipendente
Per gli eventi insorti dal 1.o gennaio 2024 la Legge di Bilancio 2024 riduce la misura e modifica la retribuzione di riferimento per il calcolo dell’indennità.

 

MALATTIA FONDAMENTALE

 

L’indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale è la prestazione economica erogata ai componenti degli equipaggi assicurati nel caso di malattia che si manifesta durante l’imbarco impedendo la prosecuzione della navigazione.

E’ erogata direttamente dall’INPS al marittimo.

 

La misura delle prestazione è pari alle seguenti percentuali applicate alla retribuzione effettivamente corrisposta dal datore di lavoro:

 

  • al 60%, per gli eventi insorti dal 1/1/2024,
  • al 75%, per gli eventi insorti fino al 31/12/2023.

 

Per il calcolo dell’indennità giornaliera, fino al 31/12/2023 veniva presa a riferimento la retribuzione percepita nei trenta giorni precedenti allo sbarco la cui data era quella annotata sui ruoli dell’equipaggio.

 

Per gli eventi insorti dal 1/1/2024 occorre, invece, riferirsi alla retribuzione media globale giornaliera percepita dal lavoratore nel mese precedente a quello in cui si è verificato l’evento morboso.

Per eventi insorti nei primi 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, l’indennità giornaliera è calcolata dividendo l’ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.

 

Le componenti retributive da includere nella base di calcolo delle indennità di malattia devono essere espressamente previste da norme di legge o del contratto collettivo di categoria.

 

> INPS, Messaggio nr. 157 del 12/1/2024

 

La prestazione viene erogata a partire dal giorno successivo allo sbarco per tutti i giorni di prognosi  (comprese le festività) fino alla guarigione clinica e comunque fino al massimo, come già detto, di un anno.

 

Se il medico non lo ritiene necessario, il lavoratore non viene sbarcato e la malattia viene retribuita dal datore di lavoro. Qualora invece si ravvisi la necessità dello sbarco, è necessario che il marittimo proceda alla regolarizzazione dello stesso sottoponendosi a visita presso il Servizio assistenza sanitaria ai naviganti (SASN) di competenza ovvero presso un medico fiduciario.

 

La denuncia corredata dal certificato medico deve essere effettuata nel giorno stesso dello sbarco.

 

> L. 831/1938 art. 6

 

 

MALATTIA COMPLEMENTARE

 

La malattia complementare è un istituto caratteristico del settore marittimo nato dall’esigenza di garantire una copertura assicurativa del lavoratore per le malattie contratte a bordo, che si manifestino entro i 28 giorni dallo sbarco.
Nel corso del tempo tale prestazione è stata estesa a tutte le patologie che si manifestino comunque entro il periodo indicato.

 

L’indennizzo viene corrisposto a decorrere dal quarto giorno successivo alla data della denuncia, per la durata massima di un anno dall’annotazione dello sbarco sul ruolo.

 

La misura delle prestazione è pari alle seguenti percentuali applicate alla retribuzione effettivamente corrisposta dal datore di lavoro:

 

  • al 60%, per gli eventi insorti dal 1/1/2024,
  • al 75%, per gli eventi insorti fino al 31/12/2023.

 

Per il calcolo dell’indennità giornaliera vale quanto disposto per la MALATTIA FONDAMENTALE.

 

Hanno diritto alle prestazioni della gestione complementare solo gli equipaggi delle navi da traffico munite di ruolo d’equipaggio, dei rimorchiatori di alto mare e delle navi di stazza lorda superiore a 200 tonnellate addette alla pesca fuori dal Mediterraneo.

 

> L. 831/1938 art. 7

 

 

MALATTIA PER MARITTIMI IN CONTINUITA’ DI RAPPORTO

 

I marittimi in continuità di rapporto di lavoro e di disponibilità retribuita hanno diritto, oltre alle prestazioni previste dai titoli precedenti, alla corresponsione di un’ indennità giornaliera per inabilità temporanea da malattia che si manifesta dopo il 28° giorno ed entro il 180° giorno dallo sbarco.

 

La comunicazione dell’evento avviene nelle medesime modalità previste per le altre prestazioni.

 

Decorre dal quarto giorno successivo a quello della denuncia della malattia, ed è corrisposta nella misura del 50% (per i primi 20 giorni) e del 66,66% (dal 21.o al 180.o giorno) della retribuzione effettivamente goduta alla data di manifestazione della malattia.

 

 

INIDONEITA’ ALL’IMBARCO CONSEGUENTE A MALATTIA O INFORTUNIO

 

L’indennità è corrisposta al termine di un evento di malattia o infortunio indennizzati, per tutta la durata dell’accertata inidoneità, fino a un massimo di un anno.

 

La misura delle prestazione è pari alle seguenti percentuali applicate alla retribuzione corrisposta dal datore di lavoro:

 

  • al 60%, per gli eventi insorti dal 1/1/2024,
  • al 75%, per gli eventi insorti fino al 31/12/2023.

 

Per il calcolo dell’indennità giornaliera occorre fare riferimento alla retribuzione percepita alla data dello sbarco considerando le sole voci di retribuzione ordinaria e della eventuale indennità di navigazione nella misura del 50% (restano pertanto escluse le voci variabili).

 

In caso di infortunio o malattia professionale questa indennità viene pagata da INAIL.

 

> L. 1486/1962 (Legge FOCACCIA)

 

 

PERSONALE NON MARITTIMO IMBARCATO

 

I lavoratori non marittimi che sono imbarcati e che lavorano sulle navi, pur non avendo stipulato la c.d. convenzione di arruolamento (esempio: cassieri, baristi, …), hanno diritto alle prestazioni di MALATTIA FONDAMENTALE e di MALATTIA COMPLEMENTARE.

 

Essendo sprovvisti di libretto di navigazione dovranno allegare alla richiesta di prestazione documentazione equivalente.

 

 

PROCEDURA

 

In caso di malattia il lavoratore dovrà osservare i seguenti obblighi.

 

a) Informare il comandante della nave o l’armatore.

 

b) Sottoporsi a visita medica.

 

c) Trasmettere a INPS e al datore di lavoro, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero

direttamente alla struttura INPS competente il modello di denuncia in originale contenente

tra l’altro il primo rapporto medico.

Il suddetto documento deve essere inviato entro 48 ore dalla redazione del rapporto stesso

per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.

Qualora la documentazione medico legale sia inviata con immotivato ritardo, l’indennità giornaliera

è corrisposta dal giorno dell’invio.

 

d) Trasmettere a INPS e al datore di lavoro, nei tempi e nelle medesime modalità indicate

al punto precedente, eventuali certificati relativi allo stesso evento e contenenti ulteriori periodi

di prognosi.

 

e) Rispettare le fasce orarie di reperibilità previste dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00

di tutti i giorni di prognosi, compresi i festivi, per consentire il controllo medico domiciliare.

 

 

Con decorrenza gennaio 2020, per ottenere le prestazioni c/INPS, il lavoratore dovrà inoltre:

 

  • produrre alla sede INPS competente il modello [SR163], per la richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito;

 

  • comunicare il numero di Protocollo Unico del Certificato telematico da indennizzare (PUC);

 

  • esibire il libretto di navigazione (o altra documentazione di contenuto equivalente per il personale sprovvisto di libretto) e produrne copia delle pagine da cui emergano i dati necessari ad integrare quelli del certificato telematico, al fine di completare il set di informazioni finora riportate nei vecchi modelli MAL.

 

> INPS, Messaggio nr. 610 del 18/2/2020

 

 

In caso di malattia l’armatore, e per lui il comandante della nave, dovrà osservare i seguenti obblighi.

 

a) Provvedere allo sbarco.

 

b) Comunicare telematicamente a INPS, entro 10 giorni, i dati retributivi utili per il calcolo dell’indennità

giornaliera con la procedura [Flussi Armatori Web] accessibile da www.inps.it.

 

> INPS, Circolare nr. 179 del 23/12/2013

 

 

CERTIFICATO MEDICO TELEMATICO

 

Con decorrenza gennaio 2020, le strutture che garantiscono l’assistenza sanitaria ai lavoratori marittimi non rilasciano più certificati di malattia cartacei ma emettono, analogamente a quanto accade per gli altri lavoratori, certificati telematici.

 

> INPS, Messaggio nr. 610 del 18/2/2020

 

 

SORVEGLIANZA SANITARIA e VISITA MEDICA

 

La ripresa del lavoro, dopo un’assenza per motivi di salute prolungatasi per oltre sessanta giorni, deve essere preceduta da una verifica di idoneità del lavoratore, rispetto alle mansioni già svolte in precedenza.

 

> DLgs. 81/2008, art.41, c.2

 

Nel caso la visita medica non sia stata disposta, il lavoratore destinato alle stesse mansioni, può astenersi ai sensi dell’art. 1460 c.c.  ( eccezione di inadempimentodall’eseguire la prestazione dovuta, posto che l’effettuazione della visita medica prevista dalla norma si colloca all’interno del fondamentale obbligo imprenditoriale di predisporre e attuare le misure necessarie a tutelare l’incolumità e la salute del prestatore. Non può invece ritenersi consentito al lavoratore di astenersi anche dalla presentazione sul posto di lavoro, una volta venuto meno il titolo giustificativo dell’assenza.

 

> Cassazione, Sez. Lavoro, Ordinanza nr. 22819/2021

 

 

FONTE

 

> R.D. 1918/1937, art. 6 e art. 10, convertito L. 831/1938

 

> L. 213/2023, art. 1, c. 156  ( riduzione della misura e calcolo dell’indennità dal 2024 )

> L. 1486/1962  ( Legge FOCACCIA, inidoneità all’imbarco )

 

> INPS, Messaggio nr. 157 del 12/1/2024  ( riduzione della misura e calcolo dell’indennità dal 2024 )

> INPS, Messaggio nr. 610 del 18/2/2020  ( certificati telematici )

> INPS, Circolare nr. 70 del 17/5/2018  ( trasmissione dei flussi retributivi )

> INPS, Circolare nr. 179 del 23/12/2013  ( sintesi della normativa )

 

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