GENERALITA‘
Il lavoro agile (o smart working) rappresenta una modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, finalizzata a migliorare la produttività aziendale e favorire la conciliazione vita-lavoro.
Introdotto dalla Legge 81/2017 si basa su un accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore e su un’organizzazione per obiettivi, con flessibilità di luogo e orario.
L’organizzazione del lavoro è orientata a fasi, cicli e obiettivi, con possibile utilizzo di strumenti tecnologici; tale modalità si distingue dal telelavoro per la maggiore autonomia operativa del lavoratore.
La prestazione può essere resa sia all’interno dei locali aziendali sia all’esterno, senza una postazione o luogo di lavoro fissi, senza precisi vincoli di orario ma entro i limiti di durata massima dell’orario previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
L’adesione è volontaria e formalizzata mediante accordo individuale scritto.
OBBLIGHI DEL DATORE E TUTELE DEL LAVORATORE
Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del corretto funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati; deve inoltre garantire la salute e sicurezza del lavoratore, anche mediante informativa scritta annuale al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sui rischi generali e specifici connessi alla modalità agile.
La tutela assicurativa è garantita dall’INAIL, che copre:
In materia disciplinare restano applicabili le regole ordinarie, ma l’accordo può individuare specifiche condotte rilevanti ai fini sanzionatori.
È inoltre previsto:
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Il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.
> DLgs. 81/2017, art. 3-bis
INFORTUNIO SUL LAVORO
L’INAIL, equipara i lavoratori in smart working a quelli tradizionali.
Impone al datore di lavoro di garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, consegnandogli apposita informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, ribadendo il corrispettivo obbligo del lavoratore, già previsto dal TU sulla Sicurezza, DLgs. 81/2008, a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali.
La tutela contro gli infortuni è estesa al c.d. infortunio in itinere, anche quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.
> INAIL, Circolare nr. 48/2017
Durante i permessi e le pause accordate da norme e contrattazione collettiva, i lavoratori godono delle medesime tutele che sono dovute durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro.
E’ da considerarsi infortunio in itinere anche nell’ipotesi in cui il lavoratore percorra il tragitto in fruizione di un permesso per motivi personali.
> Cassazione, ordinanza nr. 18659/2020
> Tribunale di Padova, sentenza dell’8 maggio 2025
La tutela INAIL vale anche tra le mura domestiche se l’evento è collegato all’attività lavorativa.
La Legge 81/2017 che regola il lavoro agile equipara chi lavora da casa a chi opera in ufficio: ciò che è rilevante è il nesso tra infortunio e prestazione lavorativa, non il luogo fisico.
È pertanto coperto da assicurazione l’infortunio avvenuto durante attività connesse o strumentali al lavoro.
INFORMATIVA SCRITTA ANNUALE
Il datore di lavoro deve aggiornare e consegnare con cadenza annuale un’informativa scritta al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), che includa non solo i profili tradizionali del rischio videoterminali, ma anche gli aspetti ergonomici, il tecnostress, la difficoltà di disconnessione e l’uso corretto di dispositivi mobili e portatili.
> L. 34/2026, art. 1
VOCI DI TARIFFA
con riferimento alla classificazione tariffaria l’INAIL ha precisato che l’analisi della lavorazione eseguita in modalità di lavoro agile non differisce da quella normalmente compiuta in ambito aziendale, ai fini della riconduzione al corretto riferimento di classificazione tariffaria.
Coerentemente con la previsione della norma, alla stregua della quale la prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, la classificazione tariffaria della prestazione lavorativa segue quella cui viene ricondotta la medesima lavorazione svolta in azienda.
> DPR 1124/1965, art. 4
> INAIL, Circolare n. 48/2017
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
L’attivazione del lavoro agile richiede oltre alla stipula di un accordo individuale l’adempimento degli obblighi di comunicazione (di inizio e cessazione) al Ministero del Lavoro.
Dal 12 gennaio 2025:
Le modalità operative includono:
I termini di comunicazione sono:
entro il giorno 20 del mese successivo per i datori pubblici
CONTENUTO DELL’ACCORDO
L’accordo disciplina:
> DLgs. 81/2017, art. 19 e 21
LUOGO DI LAVORO
Il lavoratore svolge la propria attività senza postazione fissa; in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno.
L’accordo può individuare il luogo della prestazione purché sia consentita la regolare esecuzione della stessa, con particolare riferimento alla sicurezza personale, alla riservatezza dei dati, alle esigenze di connessione.
> DLgs. 81/2017, art. 18
> ML, Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile del 7/12/2021, art. 4
ORARIO DI LAVORO
La prestazione è resa senza precisi vincoli di orario, ma nel rispetto dei limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero (13 ore giornaliere, ferme restando le pause di 10 minuti ogni sei ore di lavoro) e settimanale (48 ore ogni sette giorni) come stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
Durante le giornate di lavoro agile, salvo esplicita previsione della contrattazione collettiva, non possono essere autorizzate prestazioni di lavoro straordinario.
In caso di malattia, infortunio, permessi, ferie, o di altre assenze giustificate, il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione.
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E’ illegittimo il licenziamento del lavoratore agile che abbia violato l’orario della prestazione lavorativa se si dimostra che abbia completato i compiti assegnati.
> Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza nr. 2761/2024
STRUMENTI DI LAVORO
Il datore di lavoro fornisce, di norma, strumentazione tecnologica e informatica idonea, necessaria e sicura per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.
Le spese di manutenzione e sostituzione dell’attrezzatura fornita dal datore di lavoro sono a carico dello stesso, che ne rimane il proprietario.
L’attrezzatura fornita deve essere conforme alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il lavoratore è responsabile in caso di comportamento negligente che danneggi le attrezzature fornite dal datore di lavoro.
SANZIONI
La mancata comunicazione al Ministero del Lavoro è punita con una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
> DLgs. 81/2017, art. 23, comma 1
> DLgs. 276/2003, art. 19, comma 3
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La mancata comunicazione annuale scritta in materia di sicurezza del lavoro è punita con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.
> L. 34/2026, art. 11
> DLgs. 81/2008, art. 55 c. 5 lett. c)
FONTE NORMATIVA