GENERALITA’
Le prestazioni di lavoro occasionale sono attività lavorative rese per una durata massima in genere di 280 ore per anno civile, e nel rispetto (dal 2017) dei seguenti limiti economici:
La Legge di Bilancio 2023 ha incrementato da 5.000 e 10.000 euro, con decorrenza dal 2023, i compensi massimi netti erogati da ciascun utilizzatore per tutti i prestatori.
In virtù del particolare regime previsto dal legislatore, le società sportive che utilizzano steward negli stadi sono escluse dall’applicazione del limite di 10.000 euro, relativo ai compensi erogabili dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori impiegati come steward.
Nel settore congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento i compensi massimi netti erogati da ciascun utilizzatore per tutti i prestatori è pari a 15.000 euro.
Il limite è elevato a 5.000 euro per le prestazioni rese dagli steward nei confronti delle società sportive.
Detti limiti devono intendersi al netto di contributi, premi e costi di gestione.
> DL 50/2017 art. 54 bis, comma 1, lett. a-b-c)
> DL 50/2017 art. 54 bis, comma 20
Dette prestazioni, secondo il soggetto beneficiario, possono essere rese attraverso le seguenti modalità di contratti di lavoro:
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Ai fini del rispetto dei compensi massimi netti erogati da ciascun utilizzatore per tutti i prestatori, ogni utilizzatore potrà computare al 75% i compensi netti corrisposti ai prestatori se questi ultimi sono:
> INPS, Circolare nr. 107/2017
Con decorrenza dal 14 luglio 2018, è previsto dalla legge di conversione del c.d. Decreto DIGNITA’ (Legge 96/2018), che detti prestatori autocertifichino la propria condizione nella piattaforma informatica predisposta dall’Inps.
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Il lavoro occasionale accessorio può essere svolto per ogni tipo di attività e da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), ovviamente nei limiti del compenso economico previsto.
Il ricorso all’istituto del lavoro occasionale non è compatibile con lo status di lavoratore subordinato (a tempo pieno o parziale) o a progetto, se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro.
E’ altresì vietato il ricorso al lavoro occasionale accessorio quanto l’utilizzatore e il prestatore abbiano avuto un rapporto di lavoro dipendente o a progetto negli ultimi 6 mesi.
> DL 50/2017 art. 54 bis, comma 5
BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI
La modalità Libretto di Famiglia è riservata esclusivamente alle persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, per remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in loro favore per specifiche attività:
Detta modalità può essere anche utilizzata dalle società sportive per il pagamento delle prestazioni occasionali rese dagli steward per le attività rese negli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche professionistiche, nonché agli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche dilettantistiche aventi capienza superiore a 7.500 posti.
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La modalità contratto di prestazione occasionale può essere attivata dai seguenti utilizzatori:
Per le amministrazioni pubbliche l’utilizzo è limitato all’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali; allo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi; alle attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato; all’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.
Il contratto di prestazione occasionale può essere applicato anche alle prestazioni svolte nell’ambito delle attività di cui al codice ATECO 93.29.1: discoteche, sale da ballo, night-club e simili.
ESCLUSIONI
Non è possibile utilizzare il contratto di prestazione occasionale accessoria:
Settore
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Codice CSC |
Imprese edili ed affini, di escavazione, di lavorazione materiale lapideo, del settore miniere, cave e torbiere |
1.13.01 1.13.02 1.13.03 1.13.04 1.13.05 4.13.01 4.13.02 4.13.03 4.13.04 4.13.05 1.02.xx 1.11.xx 4.02.xx 4.11.xx
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per i soggetti con più di dieci dipendenti a tempo indeterminato, e per i soggetti che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento che abbiano in forza più di venticinque dipendenti a tempo indeterminato
ENTI LOCALI
Nel rispetto dei vincoli previsti in materia di contenimento delle spese di personale, e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20 dell’articolo 54-bis del DLgs. 50/2017, gli enti locali possono attivare contratti di prestazione occasionale accessoria esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:
LIMITI IN BASE ALLA FORZA AZIENDALE
Non è consentito ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale in presenza (da considerare quale media del periodo) di oltre dieci lavoratori a tempo indeterminato, computati secondo le regole dettate per la valorizzazione dell’elemento <ForzaAziendale> nella dichiarazione UniEmens, limitate ai lavoratori a tempo indeterminato nel cui novero non rientrano gli apprendisti.
> INPS, Messaggio nr. 2887 del 12.7.2017
La Legge di Bilancio 2023 ha incrementato, con decorrenza dal 2023, da 5 a 10 la forza aziendale oltre la quale non è possibile ricorrere al lavoro occasionale accessorio; per le aziende che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, il limite è di 25 dipendenti.
Dal 14 luglio 2018 al 31 dicembre 2022 le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operavano nel settore del turismo ( alberghi, bed and breakfast, campeggi, affittacamere, …) potevano avvalersi di prestazioni di lavoro occasionale in presenza di più di cinque lavoratori subordinati, ma fino ad un massimo di otto, e solo se prestate da:
> L. 96/2018 ( conversione in Legge del Decreto DIGNITA’ )
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I lavoratori part time sono computati, nella forza aziendale, in proporzione all’orario svolto rispetto al tempo pieno contrattuale.
Il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale.
Esempio:
Prestazione resa il giorno 23 luglio 2024
Occorrerà verificare la media occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato per i mesi da novembre 2023 (ottavo mese precedente) ad aprile 2024 (terzo mese precedente).
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I limiti previsti per la forza aziendale non si applicano alle amministrazioni pubbliche e agli enti locali.
LAVORO OCCASIONALE NEL SETTORE AGRICOLO > DAL 2017 AL 2022
Potevano rendere prestazioni di lavoro occasionale esclusivamente i seguenti soggetti:
Tali soggetti non dovevano comunque risultare iscritti negli elenchi anagrafici comunali dei lavoratori agricoli dell’anno precedente; con decorrenza 14 luglio 2018, è stato previsto dalla legge di conversione del c.d. Decreto DIGNITA’ (Legge 96/2018), che il prestatore agricolo dovesse autocertificare la non iscrizione, nell’anno precedente, nei suddetti elenchi.
Il compenso minimo orario nel periodo dal 2017 al 2022 era pari alla retribuzione oraria individuata dal contratto collettivo nazionale di settore [OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI]:
Area |
Operai
|
RETRIBUZIONE
minima oraria |
COSTO
minimo orario
|
COSTO
minimo giornaliero
|
1 |
A – Specializzati Super B – Specializzati |
Euro 9,65
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Euro 13,30 |
Euro 53,23 |
2 |
C – Qualificati Super D – Qualificati |
Euro 8,80
|
Euro 12,13 |
Euro 48,53 |
3 |
E – Comuni E – Operai TD per raccolta |
Euro 6,56
|
Euro 9,04 |
Euro 36,18 |
> INPS, Messaggio nr. 2887 del 12.7.2017
L’importo del compenso, riferito però all’intera durata della prestazione lavorativa con un massimo di 10 giorni, non poteva essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, anche qualora la durata effettiva della prestazione sia inferiore a quattro ore.
> L. 96/2018 ( conversione in legge del c.d. Decreto DIGNITA’ )
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Nel caso di compenso orario riconosciuto pari alle retribuzioni contrattuali, i limiti di durata erano, per gli anni del 2017 al 2022, pari a
Nel caso di compenso orario riconosciuto superiore alle retribuzioni contrattuali, i limiti di durata dovevano essere rideterminati come segue: Euro 2.500,00 diviso la diversa retribuzione concordata.
LAVORO OCCASIONALE A TEMPO DETERMINATO IN AGRICOLTURA > ANNI 2023 e 2024
La Legge di Bilancio 2023, con decorrenza dal 1.o gennaio 2023, ha introdotto un nuovo istituto semplificato per le assunzioni in agricoltura.
Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato dovranno essere riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate di lavoro effettive – pur potendo avere il rapporto una durata massima di 12 mesi – per singolo lavoratore, rese da soggetti, esclusi i pensionati, che non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti, quali:
Prima dell’avvio del rapporto di lavoro, l’utilizzatore agricolo è tenuto ad acquisire un’autocertificazione dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva.
Le imprese agricole che faranno ricorso al nuovo contratto di lavoro occasionale a tempo determinato sono obbligate a darne preventiva comunicazione al competente centro per l’impiego.
A tal fine, è stato aggiornato il modello UNILAV inserendo nella tabella contratti il codice [H.03.03] – Prestazione agricola di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato.
Non potranno avvalersi di questo nuovo contratto i datori di lavoro che non rispettano i contratti collettivi di qualsiasi livello.
In caso di superamento dei 45 giorni di lavoro effettivo si applica la sanzione della trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in contratto a tempo indeterminato.
Si applicano poi le sanzioni da 500 a 2.500 euro
> Legge n. 197/2022, art.1, comma 344
> INPS, Circolare 1012 del 12 dicembre 2023
> INPS, Circolare 6 del 19 gennaio 2023
AZIENDE TURISTICO RICETTIVE
A decorrere dal 1.o gennaio 2023, le imprese appartenenti alla categoria delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo possono utilizzare il Contratto di prestazione occasionale per la remunerazione delle attività lavorative rese anche da lavoratori non appartenenti alle seguenti categorie:
Sempre a decorrere dal 1.o gennaio 2023, viene previsto anche per tali imprese il limite dimensionale, per cui non è consentito l’accesso alle prestazioni occasionali per quelle che hanno alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Fino al 2022 il limite dimensionale era di 8 lavoratori.
Rimane l’obbligo di comunicare preventivamente l’avvio delle prestazioni almeno un’ora prima, con indicazione, da parte dell’utilizzatore, dell’arco temporale di svolgimento del lavoro, che va da uno a dieci giorni consecutivi, nonché della durata complessiva della predetta prestazione.
E’ vietato in ogni caso il ricorso alle prestazioni occasionali per l’esecuzione di appalti di opere/servizi.
PERCETTORI DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DEL SALARIO o CON SOSTEGNO AL REDDITO
Le prestazioni di lavoro occasionale possono essere rese da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite massimo annuo di 5.000 euro ( da intendersi come importo netto per il prestatore ).
Si tratta di:
L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale.
PERMESSO DI SOGGIORNO
I compensi percepiti dal lavoratore occasionale sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, anche se il reddito da lavoro occasionale accessorio da solo, in considerazione della natura occasionale delle prestazioni e dei limiti reddituali richiesti per l’ottenimento del titolo di soggiorno ( importo annuo dell’assegno sociale, pari per il 2024, a 534,41 euro mensili ), non è utile ai fini del rilascio o rinnovo dei titoli di soggiorno per motivi di lavoro.
> INPS, Circolare nr. 1/2015
COMPENSI e COSTI MINIMI
Con riferimento al contratto di prestazione occasionale, la misura del compenso netto è fissata dalle parti, purché in misura non inferiore al limite di Euro 9,00 per gli anni dal 2017 al 2024.
Al compenso netto al prestatore devono aggiungersi, sempre per gli anni dal 2017 al 2024, il 33% per contribuzione INPS a favore della Gestione Separata ( Euro 2,97 per ogni ora ) e il 3,5% per premi assicurativi INAIL contro gli infortuni ( Euro 0,32 per ogni ora ).
Ai versamenti complessivi ( compenso, contributi e premi ) deve aggiungersi, in ultimo, l’1% per la gestione del servizio.
Il compenso giornaliero non può, in ogni caso, essere inferiore a 4 ore lavorative ( Euro 36,00 nette al prestatore dal 2017 al 2024 ) anche in caso di prestazione di durata inferiore.
Riepilogando, quindi:
Anno |
COMPENSO
minimo ORARIO
|
Contributi INPS
33%
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Premi INAIL
3,5%
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Oneri di gestione
1%
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COSTO
minimo ORARIO
|
COSTO
minimo GIORNALIERO |
dal 2017 al 2024
|
Euro 9,00 | Euro 2,97 | Euro 0,32 | Euro 0,12 | Euro 12,41 |
Euro 49,64
|
ASPETTI FISCALI
Il compenso del prestatore di lavoro occasionale è esente da ogni imposizione fiscale.
Non deve essere rilasciata la Certificazione Unica e non vi è obbligo di consegnare prospetti paga.
I compensi non incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato, e, come già riportato, sono computati per il reddito ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.
SICUREZZA SUL LAVORO
Si rende applicabile anche al lavoro occasionale accessorio l’art.3 comma 8 DLgs. 81/2008.
> DLgs. 50/2017, art.54 bis comma 3
RIPOSO GIORNALIERO E RIPOSI SETTIMANALI
Il lavoratore occasionale ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto dal DLgs. 66/2003, artt. 7-8-9.
Riposo minimo giornaliero |
11 ore consecutive, con esclusione dei riposi intermedi, ogni 24 ore. E’ nullo ogni accordo peggiorativo.
> DLgs. 66/2003 art. 7 > Ministero del Lavoro, Circolare nr. 8/2005
Ai lavoratori domestici spetta un periodo minimo di riposo giornaliero notturno di 8 ore ( L.339/1958 art.8 ).
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Pause minime
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10 minuti ogni 6 ore di lavoro.
La scelta del momento in cui godere della pausa è rimessa al datore di lavoro che la può individuare, tenuto conto delle esigenze tecniche dell’attività lavorativa, in qualsiasi momento della giornata lavorativa.
> DLgs. 66/2003 art. 8 > Ministero del Lavoro, Circolare nr. 8/2005
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Riposo minimo settimanale
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24 ore consecutive ogni sette giorni, in aggiunta alle 11 ore di riposo giornaliero, da fruire di regola in coincidenza con la domenica, salvo quanto previsto, per specifici settori, dall’art. 9 c.3 del DLgs. 66/2003.
Il periodo di riposo consecutivo è calcolato come media di un periodo non superiore a 14 giorni.
> DLgs. 66/2003 art. 9 > Ministero del Lavoro, Nota nr. 13039/2007
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> DL 50/2017 art. 54 bis, comma 3
PROCEDURA E MODALITA’ OPERATIVE
Per poter accedere alle prestazioni occasionali, sia gli utilizzatori che i prestatori devono essere registrati sulla piattaforma INPS delle prestazioni occasionali.
Dal 1.o luglio 2024 è necessario che i prestatori si registrino prima su MyINPS, dove inserire e convalidare indirizzo mail, PEC e numero di telefono; successivamente sarà possibile accedere alla piattaforma delle prestazioni occasionali per completare la registrazione, inserendo i dati mancanti e le dichiarazioni di responsabilità.
> INPS, Messaggio nr. 2701 del 23 luglio 2024
Effettuata la registrazione, gli utilizzatori potranno alimentare il proprio portafoglio elettronico virtuale, per poi procedere all’invio della comunicazione relativa all’avvio della prestazione lavorativa tramite la piattaforma delle prestazioni occasionali dell’INPS.
Per alimentare il c.d. portafoglio elettronico è possibile effettuare i versamenti necessari tramite modello F24 Elide, con causale CLOC, oppure tramite il Portale dei pagamenti INPS, o dal dicembre 2023, tramite uno dei seguenti canali alternativi:
In caso di utilizzo del Modello F24 ELIDE occorre:
Per le somme versate tramite F24 sono necessari almeno 7 giorni bancabili perché le somme giungano nella disponibilità dell’utilizzatore, e in ogni caso tale tempistica è determinata da Agenzia Entrate e banche: in nessun caso tali tempi sono comprimibili da INPS.
Le procedure di registrazione e di comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa possono essere svolte direttamente dagli utilizzatori e dai prestatori mediante il servizio online, tramite il contact center o tramite gli intermediari autorizzati.
> INPS, Messaggio nr. 3177 del 31 luglio 2017
Il call center INPS riceve comunicazioni nei seguenti orari dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14 (ora italiana).
Il compenso viene erogato direttamente da INPS, a partire dal 15.o giorno dalla irrevocabilità della prestazione ( a seguito delle modifiche apportate al c.d. Decreto DIGNITA’ ), attraverso accredito su conto corrente o carta dotata di IBAN del prestatore ovvero, in mancanza, attraverso bonifico bancario domiciliato con spese a carico del prestatore di Euro 2,60 presso un ufficio territoriale di POSTE ITALIANE Spa.
In caso di bonifico bancario domiciliato presso Poste Italiane Spa, l’INPS invierà al prestatore una comunicazione di disponibilità delle somme, la quale dovrà essere consegnata all’ufficio territoriale, unitamente al documento d’identità, per riscuotere il compenso.
COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLA PRESTAZIONE OCCASIONALE
Per attivare il contratto l’utilizzatore almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione deve comunicare, tramite la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, le seguenti informazioni:
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In ordine alla durata della prestazione lavorativa, in deroga alla previsione per gli altri settori produttivi, questa potrà essere collocata entro un periodo massimo di dieci giorni consecutivi per
> L. 96/2018 ( Conversione in legge del c.d. Decreto DIGNITA’ )
SANZIONI
Nel caso in cui venga superato il limite di Euro 2.500,00 per le prestazioni rese da un singolo prestatore in favore di un singolo utilizzatore, ovvero il limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.
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In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva all’INPS, o di uno dei divieti di cui al comma 14 dell’art. 54-bis, DL 50/2017, e cioè:
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 2.500,00 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione, con esclusione della procedura di diffida obbligatoria di cui all’articolo 13 del DLgs. 124/2004.
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Sempreché la prestazione sia riconducibile nell’alveo del rapporto di lavoro subordinato e non siano stati già assolti, al momento dell’accertamento ispettivo, gli ulteriori obblighi di natura fiscale e previdenziale, ove previsti, idonei ad escludere la natura sommersa della prestazione, sarà applicabile la maxi-sanzione per lavoro irregolare anche alle attività gestite illecitamente tramite il libretto di famiglia o il contratto di prestazione occasionale.
> INL, Nota nr. 856/2022
FONTE