Trattamento integrativo speciale 2024 per il settore Turismo

15 aprile 2024

Agevolazioni fiscali, Crediti d'Imposta, Lavoro dipendente, Modello F24, Retribuzione, Sostituti d'Imposta
La Legge di Bilancio 2024 ripropone per il 2024 il c.d. BONUS TURISMO sia sul lavoro notturno che sullo straordinario prestato nei giorni festivi.

 

BENEFICIO

 

Il trattamento integrativo speciale è un emolumento erogato dal datore di lavoro in relazione

 

  • al lavoro notturno prestato, e
  • al lavoro straordinario (come individuato ai sensi del DLgs. 66/2003) prestato nei giorni festivi.

 

E’ pari al 15% delle relative retribuzioni lorde corrisposte; non concorre alla formazione del reddito ed è esente anche da imposizione contributiva.

 

Si ritiene che tutto il lavoro notturno prestato nel periodo in questione sia oggetto di agevolazione.

La limitazione ai giorni festivi è riferibile, invece, solo al lavoro straordinario prestato in tali giorni.

 

Il datore di lavoro potrà erogare il trattamento integrativo speciale corrente e/o arretrato a partire dalla prima retribuzione utile, anche successivamente al 30 giugno 2024, ma comunque entro le operazioni di conguaglio di fine anno 2024.

 

 

VALIDITA’ DEL BENEFICIO

 

Dal 1.o gennaio 2024 al 30 giugno 2024.

 

 

SCOPI

 

Garantire la stabilità occupazionale.

Sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale.

 

 

LAVORATORI DESTINATARI

 

Lavoratori dipendenti del comparto privato con contratto a tempo indeterminato e determinato, anche parziale, con contratto di somministrazione, in apprendistato professionalizzante, con contratto intermittente, sia a termine che a tempo indeterminato, e con prestazioni di lavoro accessorio:

 

  • nel settore turistico, ricettivo e termale

 

(Alberghi, ostelli ed esercizi similari.)

 

  • negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (L. 287/1991, art. 5).

 

(Ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, attività di somministrazione di alimenti e di bevande effettuata, congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari.)

 

 

CONDIZIONI E REQUISITI

 

Reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta precedente (2023), a

40.000 euro, considerando tutti i redditi di lavoro dipendente (anche quelli corrisposti da più datori di lavoro) conseguiti, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo e termale e della somministrazione di alimenti e bevande.

 

Il periodo agevolato è dal 1.o gennaio al 30 giugno 2024.

 

Il beneficio è concesso dal datore di lavoro su richiesta del lavoratore, il quale attesta per iscritto (tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2023.

 

Le somme erogate devono essere indicate nella Certificazione Unica.

 

Non occorre che il datore di lavoro sia in possesso del DURC regolare; occorre invece che conservi la richiesta e l’autocertificazione reddituale ricevute dal datore di lavoro.

 

 

LAVORO FESTIVO

 

Sono da considerare festivi, nel periodo da gennaio a giugno 2024, i seguenti giorni:

 

  • tutte le domeniche
  • il primo giorno dell’anno
  • il giorno dell’Epifania
  • il 25 aprile, anniversario della liberazione
  • il giorno di lunedì dopo Pasqua
  • il 1.o maggio, festa del lavoro.

 

> L. 336/2000

> L. 54/1977

> L. 260/1949

 

Si ritiene che vadano escluse eventuali ulteriori festività previste dai Contratti Collettivi, quale, ad esempio, il santo patrono.

 

 

DEFINIZIONI

 

LAVORO STRAORDINARIO

Lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro (40 ore settimanali), così come definito all’articolo 3 del DLgs. 66/2003.

 

PERIODO NOTTURNO

Periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino.

 

LAVORATORE NOTTURNO

E’ considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; ovvero qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga, per almeno 3 ore, lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.

 

 

RECUPERO DA PARTE DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA

 

Le somme erogate ai lavoratori richiedenti saranno recuperate dal datore di lavoro in compensazione tramite modello F24.

 

Il codice tributo [1702] sarà esposto nella sezione [Erario].

 

Occorre compilare anche i campi [rateazione/…] e [anno di riferimento], dove saranno specificati mese e anno in cui è stato erogato il trattamento integrativo, nel formato [00MM] e [AAAA].

 

 

FONTE

 

  • 213/2023, art. 1, commi 21-25 ( Legge di Bilancio 2024 )

 

  • AdE, Circolare nr. 5/E/2024 del 7 marzo 2024
  • AdE, Circolare nr. 26/E/2023
  • AdE, Risoluzione nr. 51/E/2023 ( Codice tributo 1702 )

 

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