BENEFICIO
Il trattamento integrativo speciale è un emolumento erogato dal datore di lavoro in relazione
E’ pari al 15% delle relative retribuzioni lorde corrisposte; non concorre alla formazione del reddito ed è esente anche da imposizione contributiva.
Si ritiene che tutto il lavoro notturno prestato nel periodo in questione sia oggetto di agevolazione.
La limitazione ai giorni festivi è riferibile, invece, solo al lavoro straordinario prestato in tali giorni.
Il datore di lavoro potrà erogare il trattamento integrativo speciale corrente e/o arretrato a partire dalla prima retribuzione utile, anche successivamente al 30 giugno 2024, ma comunque entro le operazioni di conguaglio di fine anno 2024.
VALIDITA’ DEL BENEFICIO
Dal 1.o gennaio 2024 al 30 giugno 2024.
SCOPI
Garantire la stabilità occupazionale.
Sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale.
LAVORATORI DESTINATARI
Lavoratori dipendenti del comparto privato con contratto a tempo indeterminato e determinato, anche parziale, con contratto di somministrazione, in apprendistato professionalizzante, con contratto intermittente, sia a termine che a tempo indeterminato, e con prestazioni di lavoro accessorio:
(Alberghi, ostelli ed esercizi similari.)
(Ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, attività di somministrazione di alimenti e di bevande effettuata, congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari.)
CONDIZIONI E REQUISITI
Reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta precedente (2023), a
40.000 euro, considerando tutti i redditi di lavoro dipendente (anche quelli corrisposti da più datori di lavoro) conseguiti, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo e termale e della somministrazione di alimenti e bevande.
Il periodo agevolato è dal 1.o gennaio al 30 giugno 2024.
Il beneficio è concesso dal datore di lavoro su richiesta del lavoratore, il quale attesta per iscritto (tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2023.
Le somme erogate devono essere indicate nella Certificazione Unica.
Non occorre che il datore di lavoro sia in possesso del DURC regolare; occorre invece che conservi la richiesta e l’autocertificazione reddituale ricevute dal datore di lavoro.
LAVORO FESTIVO
Sono da considerare festivi, nel periodo da gennaio a giugno 2024, i seguenti giorni:
> L. 336/2000
> L. 54/1977
> L. 260/1949
Si ritiene che vadano escluse eventuali ulteriori festività previste dai Contratti Collettivi, quale, ad esempio, il santo patrono.
DEFINIZIONI
LAVORO STRAORDINARIO
Lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro (40 ore settimanali), così come definito all’articolo 3 del DLgs. 66/2003.
PERIODO NOTTURNO
Periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino.
LAVORATORE NOTTURNO
E’ considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; ovvero qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga, per almeno 3 ore, lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.
RECUPERO DA PARTE DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA
Le somme erogate ai lavoratori richiedenti saranno recuperate dal datore di lavoro in compensazione tramite modello F24.
Il codice tributo [1702] sarà esposto nella sezione [Erario].
Occorre compilare anche i campi [rateazione/…] e [anno di riferimento], dove saranno specificati mese e anno in cui è stato erogato il trattamento integrativo, nel formato [00MM] e [AAAA].
FONTE