Semplificazione per la tenuta delle scritture contabili

21 settembre 2023

Accertamento e Riscossione, Contabilità, IVA
Il Decreto c.d. SEMPLIFICAZIONI facilita la tenuta delle scritture contabili, che potranno essere stampate su carta solo se richiesto in sede di verifica

 

Con il c.d. Decreto SEMPLIFICAZIONI del 2022 il legislatore ha modificato le regole di tenuta e di conservazione dei registri contabili, riconoscendone la regolarità anche se non stampati o conservati elettronicamente nei termini di legge, al ricorrere di alcune particolari condizioni.

 

Il nuovo art. 7 del Decreto Legge 357/1994 (come modificato dall’art. 1 del D.L. 73/2022) in vigore dal 20/8/2022 prevede infatti che:

 

“A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.

 

… la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto sono, in ogni caso, considerate regolari in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.”

 

I registri contabili tenuti in forma elettronica sono pertanto regolari, anche in assenza della trascrizione su un supporto cartaceo, a condizione che:

 

  • i dati siano aggiornati sui supporti elettronici
  • i registri siano stampati su supporto cartaceo, se richiesto dagli organi ispettivi, in sede di controllo.

 

Attenzione, però.

L’inventario, riportato nell’apposito libro, deve essere sottoscritto dal titolare dell’impresa individuale o dal rappresentante legale della società.

Poiché la norma civilistica richiede espressamente la sottoscrizione entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette, in caso di verifica non è sufficiente la semplice disponibilità dei dati su supporto magnetico e la stampa in presenza del verificatore (come previsto per le altre scritture contabili).

L’Amministrazione finanziaria (Cassazione, sentenza n. 8273/2003) è infatti legittimata a procedere all’accertamento induttivo del reddito dell’impresa, ai sensi dell’art. 39, co. 2, DPR 600/1973, in caso di omessa sottoscrizione da parte del contribuente.

 

FONTE

  • Decreto Legge 73/2022 (c.d. Decreto Semplificazioni)
  • Decreto Legge 357/1994, art. 7
  • 2217 e 2219 del codice civile (Inventario)
  • 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale, CAD)
  • DM 17/6/2014 (Regole per la conservazione digitale)

 

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