Covid-19, ITALIA zona protetta: nuove norme in vigore dal 10/3/2020

10 marzo 2020

Assenze dal lavoro, Lavoro dipendente, Rapporto di lavoro, Salute e sicurezza
Dal 10/3/2020 occorre evitare uscire di casa se non per “comprovati motivi”.

 

Come stabilito dal nuovo DPCM del 9/3/2020, a partire già dal 10/3/2020, in tutta Italia occorre evitare di uscire di casa, riducendo gli spostamenti anche quindi all’interno dei propri territori di residenza o domicilio, se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, ovvero per fare rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

 

E’ comunque possibile, con tutte le precauzioni del caso, svolgere attività motoria all’aperto ma non in gruppo.

 

Le “comprovate esigenze” dovranno però essere AUTOCERTIFICATE e verificate dalle forze di polizia.

Il lavoratore dipendente potrà autocertificare il suo status utilizzando il modulo diffuso dal Ministero dell’Interno (https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo_autodichiarazione_10.3.2020.pdf), oppure, nel caso ne fosse sprovvisto, potrà rendere verbalmente tale dichiarazione, sottoscrivendola sul posto alla presenza delle forze dell’ordine.

 

Le aziende potranno predisporre delle attestazioni, in sostituzione delle autocertificazioni dei lavoratori e in ottica di semplificazione, che certifichino l’esistenza del rapporto di lavoro. Si ritiene altresì sufficiente l’esibizione della documentazione che provi l’esistenza di un rapporto di lavoro  (come ad esempio il Modello UNILAV, la lettera di assunzione, un cedolino paga, …).

 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato utili chiarimenti sulle norme restrittive introdotte dai due DPCM, consultabili presso http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278.

 

L’utilizzo delle FERIE è senza dubbio uno strumento prioritario per gestire emergenza covid-19, in quanto consente di limitare al massimo gli spostamenti e la presenza sul posto di lavoro, e tenuto conto della situazione straordinaria che impone prioritariamente la tutela della sicurezza sul lavoro, si ritiene che la collocazione in ferie non richieda il consenso del lavoratore, che pertanto non potrà rifiutarsi.

 

La decisione di interruzione temporanea dell’attività lavorativa, in caso lo si ritenga opportuno, potrà essere comunicata “a motivo delle recenti evoluzioni dei contagi da covid-19 nella ns. Regione e in continuità con le misure preventive finora adottate per non esporre ad alcun rischio la salute di lavoratori dipendenti e clienti”.

 

> DPCM 9/3/2020

> DPCM 8/3/2020

 

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