Compilazione del Prospetto AIUTI DI STATO e DE MINIMIS

26 novembre 2019

Agevolazioni fiscali, Crediti d'Imposta, Dichiarazioni e Adempimenti fiscali
Secondo l’Agenzia delle Entrate la compilazione del Prospetto è condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti.

 

PREMESSA

Presso il Ministero dello Sviluppo Economico è stato istituto il REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO  ( RNA ),  operativo dal 12 agosto 2017, al fine di verificare il rispetto dei divieti di cumulo e delle altre condizioni previste dalla normativa europea in materia di concessione degli aiuti di stato e dei c.d. aiuti de minimis  ( come ad esempio la consultazione della VISURA DEGGENDORF, contenente l’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di una decisione di recupero da parte della Commissione Europea ).

www.rna.gov.it

Le informazioni relative ai settori agricoltura e pesca, già contenute nei registri SIAN e SIPA sono rese disponibili al RNA attraverso criteri di integrazione e interoperabilità, stabiliti da uno specifico protocollo di comunicazione fra MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) e MIPAAF (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali).

> Regione SICILIA, Assessorato Regionale Agricoltura, Nota Prot. 50994 del 13/10/2017

www.sian.it/GestioneTrasparenza/  ( Registro SIAN per il settore AGRICOLTURA )

L’adempimento degli obblighi di comunicazione al RNA, costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti.

> L. 115/2015

> L. 234/2012, art. 52

> DM 115 del 31/5/2017  ( adozione del Regolamento recante la disciplina di funzionamento del RNA )

> Agenzia Entrate, Provvedimento nr. 125594/2019

> Agenzia Entrate, Provvedimento nr. 184656/2019

 

CALCOLO DEL CUMULO

Il Regolamento  ( DM 115 del 31/5/2017 )  distingue fra:

  • aiuti subordinati ad un procedimento di concessione/autorizzazione ( art. 8 e art. 9 ), in tal caso è il soggetto concedente che provvede all’iscrizione della misura agevolativa PRIMA del rilascio della concessione/autorizzazione, e quindi quelli fiscali non devono essere indicati nel Prospetto AIUTI DI STATO contenuto nel Quadro RS del Modello UNICO o nel Quadro IS del Modello IRAP. Informazioni consultabili su: https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx. L’inadempimento degli obblighi di registrazione comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti, ed è rilevabile anche dall’impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno.> Regione SICILIA, Assessorato Regionale Agricoltura, Nota Prot. 50994 del 13/10/2017
  • aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione/autorizzazione ( art. 10 ), in tal caso gli obblighi di consultazione/aggiornamento del RNA è assolto dall’Amministrazione competente in un momento SUCCESSIVO a quello di fruizione del beneficio, e quindi quelli fiscali devono essere indicati nel Prospetto AIUTI DI STATO contenuto nel Quadro RS del Modello UNICO o nel Quadro IS del Modello IRAP.

Con riferimento, pertanto, agli aiuti fiscali automatici di cui all’art. 10 del Regolamento, e cioè quegli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione/autorizzazione di competenza dell’Agenzia delle Entrate, si utilizza quale data di concessione la data di registrazione dell’aiuto individuale su RNA  ( Principio della competenza ).

Esempio

In caso di aiuti de minimis fruiti nel periodo d’imposta 2018, ai fini del calcolo del cumulo, saranno considerati aiuti de minimis fruiti nell’esercizio finanziario 2020  ( l’anno successivo alla presentazione della Dichiarazione dei Redditi relativa ) e nei due precedenti  ( ossia 2019 e 2018 ).

In caso di aiuti di Stato e aiuti de minimis fiscali subordinati all’emanazione di concessione/autorizzazione, per i quali il relativo importo non è determinabile nei citati provvedimenti, corre sempre l’obbligo di indicazione nel Prospetto AIUTI DI STATO contenuto nel Quadro RS del Modello UNICO o nel Quadro IS del Modello IRAP.

 

COMPILAZIONE DEL PROSPETTO

Riepilogando, devono compilare il Prospetto AIUTI DI STATO i contribuenti che nel periodo d’Imposta hanno beneficiato di aiuti fiscali:

  • automatici ( aiuti di Stato e aiuti de minimis );
  • concessori il cui importo non è determinabile;
  • nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura, che non sono già registrati dall’autorità responsabile/concedente nei registri SIAN e SIPA.

 

ESCLUSIONI

Non deve essere compilato il Prospetto AIUTI DI STATO in caso di fruizione dei benefici fiscali di seguito elencati:

  • Tassazione agevolata Patent Box
  • Voucher per la digitalizzazione nelle PMI
  • Agevolazione ACE ( Aiuto alla crescita economica )
  • Contributi in conto interessi per acquisto Beni Strumentali – Nuova Sabatini
  • Credito d’Imposta per Ricerca e Sviluppo ( Agenzia delle Entrate, Circolare 5/2016 )
  • Super Ammortamento e Iper Ammortamento ( Agenzia delle Entrate, Circolare 34/2016 )
  • Contributo fotovoltaico GSE

in quanto o non si configurano quali aiuti di Stato, o sono stati già registrati su RNA.

Non devono essere altresì riportate le informazioni relative agli aiuti di stato e aiuti de minimis nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura, già registrati dall’autorità responsabile/concedente nei registri SIAN e SIPA.

> Regione SICILIA, Assessorato Regionale Agricoltura, Nota Prot. 50994 del 13/10/2017

Le istruzioni al Modello UNICO sono chiare nel limitare la compilazione ai benefici di natura fiscale.

Si ritiene pertanto che non vada indicata nel Prospetto AIUTI DI STATO alcuna forma di sgravio contributivo o di altri benefici di natura previdenziale o assistenziale.

Ciò risulta confermato dalla prassi INPS che, in particolare, con Circolare nr. 17/2015 (in materia di Esonero contributivo Legge 190/2014, art.1, commi 118 e seguenti) e con Circolare nr. 40/2018 (in materia di Esonero contributivo Legge 205/2017, art.1, commi 100-108 e 113-114) ha escluso per tali benefici la natura di aiuti di Stato.

 

REGOLA “DE MINIMIS“

Secondo la regola DE MINIMIS, non si intendono AIUTI DI STATO quelle sovvenzioni che non superano, nel corso di un triennio:

  • Euro 30.000 nel settore della PESCA
  • Euro 100.000 nel settore TRASPORTO SU STRADA
  • Euro 15.000 nel settore della PRODUZIONE AGRICOLA
  • Euro 200.000 negli altri settori produttivi.

In presenza, invece, di un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei 12 mesi precedenti (e degli ulteriori requisiti già elencati per i lavoratori di età compresa fra i 25 e i 34 anni ) è possibile derogare alla regola DE MINIMIS, nei limiti del 50% dei costi ammissibili.

Non rientrano nel calcolo dell’incremento occupazionale netto le riduzioni di personale dovute a:

  • dimissioni volontarie
  • invalidità
  • pensionamento per raggiunti limiti di età
  • riduzione concordata dell’orario di lavoro ( part time )
  • licenziamento per giusta causa.

> Regolamento CE nr. 651/2014 art.32

> Regolamento CE nr. 1407/2013

> Regolamento CE nr. 1998/2006

 

AGEVOLAZIONI RIENTRANTI NELLA REGOLA C.D. “DE MINIMIS“

A titoli esemplificativo e non esaustivo.

  • Esonero totale dei contributi INPS a carico del datore di lavoro per assunzione apprendisti, previsto dalla Legge 183/2011, art. 22
  • Incentivo INPS per assunzione di giovani e donne, previsto dalla Legge 214/2011, art. 24, comma 27
  • Riduzione del 50% dei contributi INPS a carico del datore di lavoro per assunzione di ultracinquantenni disoccupati e di donne prive di impiego regolarmente retribuito, previsto dalla Legge 92/2012, art. 4, commi da 8 a 11
  • Bando INAIL – Incentivi alle imprese, previsto dal DLgs. 81/2008, art.11, comma 1 lett. a) e comma 5
  • Maggiore deduzione IRAP per assunzione di dipendenti a tempo indeterminato in aree svantaggiate, previste dal DLgs.446/1997, art. 11
  • Esenzione IRAP per nuova imprenditoria nella Regione SICILIA, L. R. 21/2003, art. 14
  • Crediti di imposta per incentivi occupazionali, previsti dall’art. 63 della Legge 289/2002 e dall’art. 7 della Legge 388/2000
  • Bandi risorse piani operativi regionali POR-FESR (Fondo Europeo Sviluppo Regionale)
  • Fondi interprofessionali per la formazione professionale continua, previsti dalla Legge 388/2000
  • Contributi erogati dalle CCIAA
  • Contributi a fondo perduto erogati da ARTIGIANCASSA
  • Agevolazioni per riduzione dei tassi di interessi ad opera dei CONSORZI FIDI.

 

IMPRESA UNICA AI FINI DELLA REGOLA “DE MINIMIS”

La verifica del rispetto dei divieti di cumulo e delle altre condizioni previste dalla normativa europea in materia di concessione degli aiuti di stato e dei c.d. aiuti de minimis deve essere valutata nell’ambito della c.d. IMPRESA UNICA.

Una pluralità di aziende distinte, infatti, si considera ai fini della regola “DE MINIMIS” impresa unica, nei casi seguenti:

  • quando un’impresa possiede la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci di altra impresa
  • quando un’impresa ha il diritto di nominare e revocare la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, degli organi di direzione e di sorveglianza di altra azienda
  • quando un’impresa esercita una influenza dominante verso un’altra azienda
  • quando un’impresa azionista o socia di altra impresa controlla da sola, con accordi sottoscritti, la maggioranza dei diritti di voto.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni suddette per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

> Regolamento UE 1407/2013 del 18 dicembre 2013, articolo 2, paragrafo 2

 

ALCUNI DEGLI AIUTI FISCALI PIU’ RICORRENTI DA INDICARE NEL [PROSPETTO AIUTI DI STATO]

  • Deduzione forfetaria per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ai sensi dell’Art. 11, c. 1, lett. a), n. 3, D.lgs. n. 446/1997 ( Quadro IS del Modello IRAP )
  • Credito d’imposta per Investimenti pubblicitari, ai sensi dell’ 57 bis del DL 50/2017 ( Quadro RS del Modello UNICO )
  • Credito d’imposta Investimenti beni strumentali ai sensi dell’Art. 1, c. 98, L. n. 208/2015  ( Quadro RS del Modello UNICO )

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