PREMESSA
Presso il Ministero dello Sviluppo Economico è stato istituto il REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO ( RNA ), operativo dal 12 agosto 2017, al fine di verificare il rispetto dei divieti di cumulo e delle altre condizioni previste dalla normativa europea in materia di concessione degli aiuti di stato e dei c.d. aiuti de minimis ( come ad esempio la consultazione della VISURA DEGGENDORF, contenente l’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di una decisione di recupero da parte della Commissione Europea ).
Le informazioni relative ai settori agricoltura e pesca, già contenute nei registri SIAN e SIPA sono rese disponibili al RNA attraverso criteri di integrazione e interoperabilità, stabiliti da uno specifico protocollo di comunicazione fra MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) e MIPAAF (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali).
> Regione SICILIA, Assessorato Regionale Agricoltura, Nota Prot. 50994 del 13/10/2017
www.sian.it/GestioneTrasparenza/ ( Registro SIAN per il settore AGRICOLTURA )
L’adempimento degli obblighi di comunicazione al RNA, costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti.
> L. 115/2015
> L. 234/2012, art. 52
> DM 115 del 31/5/2017 ( adozione del Regolamento recante la disciplina di funzionamento del RNA )
> Agenzia Entrate, Provvedimento nr. 125594/2019
> Agenzia Entrate, Provvedimento nr. 184656/2019
CALCOLO DEL CUMULO
Il Regolamento ( DM 115 del 31/5/2017 ) distingue fra:
Con riferimento, pertanto, agli aiuti fiscali automatici di cui all’art. 10 del Regolamento, e cioè quegli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione/autorizzazione di competenza dell’Agenzia delle Entrate, si utilizza quale data di concessione la data di registrazione dell’aiuto individuale su RNA ( Principio della competenza ).
Esempio
In caso di aiuti de minimis fruiti nel periodo d’imposta 2018, ai fini del calcolo del cumulo, saranno considerati aiuti de minimis fruiti nell’esercizio finanziario 2020 ( l’anno successivo alla presentazione della Dichiarazione dei Redditi relativa ) e nei due precedenti ( ossia 2019 e 2018 ).
In caso di aiuti di Stato e aiuti de minimis fiscali subordinati all’emanazione di concessione/autorizzazione, per i quali il relativo importo non è determinabile nei citati provvedimenti, corre sempre l’obbligo di indicazione nel Prospetto AIUTI DI STATO contenuto nel Quadro RS del Modello UNICO o nel Quadro IS del Modello IRAP.
COMPILAZIONE DEL PROSPETTO
Riepilogando, devono compilare il Prospetto AIUTI DI STATO i contribuenti che nel periodo d’Imposta hanno beneficiato di aiuti fiscali:
ESCLUSIONI
Non deve essere compilato il Prospetto AIUTI DI STATO in caso di fruizione dei benefici fiscali di seguito elencati:
in quanto o non si configurano quali aiuti di Stato, o sono stati già registrati su RNA.
Non devono essere altresì riportate le informazioni relative agli aiuti di stato e aiuti de minimis nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura, già registrati dall’autorità responsabile/concedente nei registri SIAN e SIPA.
> Regione SICILIA, Assessorato Regionale Agricoltura, Nota Prot. 50994 del 13/10/2017
Le istruzioni al Modello UNICO sono chiare nel limitare la compilazione ai benefici di natura fiscale.
Si ritiene pertanto che non vada indicata nel Prospetto AIUTI DI STATO alcuna forma di sgravio contributivo o di altri benefici di natura previdenziale o assistenziale.
Ciò risulta confermato dalla prassi INPS che, in particolare, con Circolare nr. 17/2015 (in materia di Esonero contributivo Legge 190/2014, art.1, commi 118 e seguenti) e con Circolare nr. 40/2018 (in materia di Esonero contributivo Legge 205/2017, art.1, commi 100-108 e 113-114) ha escluso per tali benefici la natura di aiuti di Stato.
REGOLA “DE MINIMIS“
Secondo la regola DE MINIMIS, non si intendono AIUTI DI STATO quelle sovvenzioni che non superano, nel corso di un triennio:
In presenza, invece, di un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei 12 mesi precedenti (e degli ulteriori requisiti già elencati per i lavoratori di età compresa fra i 25 e i 34 anni ) è possibile derogare alla regola DE MINIMIS, nei limiti del 50% dei costi ammissibili.
Non rientrano nel calcolo dell’incremento occupazionale netto le riduzioni di personale dovute a:
> Regolamento CE nr. 651/2014 art.32
> Regolamento CE nr. 1407/2013
> Regolamento CE nr. 1998/2006
AGEVOLAZIONI RIENTRANTI NELLA REGOLA C.D. “DE MINIMIS“
A titoli esemplificativo e non esaustivo.
IMPRESA UNICA AI FINI DELLA REGOLA “DE MINIMIS”
La verifica del rispetto dei divieti di cumulo e delle altre condizioni previste dalla normativa europea in materia di concessione degli aiuti di stato e dei c.d. aiuti de minimis deve essere valutata nell’ambito della c.d. IMPRESA UNICA.
Una pluralità di aziende distinte, infatti, si considera ai fini della regola “DE MINIMIS” impresa unica, nei casi seguenti:
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni suddette per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
> Regolamento UE 1407/2013 del 18 dicembre 2013, articolo 2, paragrafo 2
ALCUNI DEGLI AIUTI FISCALI PIU’ RICORRENTI DA INDICARE NEL [PROSPETTO AIUTI DI STATO]