Contratto di rioccupazione: incentivo per disoccupati da covid-19

15 settembre 2021

Assunzioni agevolate, INPS, Lavoro dipendente
Il Decreto SOSTEGNI-bis ha previsto un nuovo incentivo, da attivare entro il 31 ottobre 2021, per l’assunzione di lavoratori disoccupati a causa del covid-19.

 

INCENTIVO [RIOC]

 

Con l’obiettivo di incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione, nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza da covid-19, il Decreto SOSTEGNI-bis ha previsto incentivi a richiesta per le assunzioni a tempo indeterminato (anche part time), effettuate sull’intero territorio nazionale nell’anno 2021, fra il 1.o luglio al 31 ottobre.

 

L’INPS ritiene che non vada riconosciuto l’incentivo in caso di trasformazione di un contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato, né in caso di assunzione con contratto di apprendistato.

 

La durata massima dell’incentivo è di 6 mesi, e il contratto deve essere stipulato in forma scritta.

 

 

 

CONDIZIONI

 

La redazione di un progetto individuale di inserimento, approvato con il consenso del lavoratore, sono condizioni essenziali per la validità dell’incentivo.

 

Il datore di lavoro non deve aver proceduto, nei sei mesi antecedenti l’assunzione, a licenziamenti per motivi economici, ai sensi dell’art. 3 della L. 604/1966, o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

 

In particolare, non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero gli eventuali licenziamenti effettuati per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comporto.

 

Condizioni ulteriori per fruire del beneficio sono:

 

  • l’adempimento degli obblighi contributivi ( DURC positivo )
  • l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro ( 81/2008 )
  • rispetto degli accordi e CCNL, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
  • applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione ( D.Lgs. 150/2015, art. 31 ), salvo quanto si dirà in seguito in relazione al vincolo di cui all’art. 31, c. 1, lett. d).

 

L’incentivo non è invece condizionato alla realizzazione dell’incremento occupazionale.

 

 

Secondo l’INPS, poiché l’obiettivo del beneficio, destinato a creare nuova occupazione, è prevalente  sulla previsione dell’art. 31, l’incentivo spetta, in presenza di tutte le altre condizioni, anche in caso di assunzione di:

 

  • lavoratori che hanno esercitato il diritto di precedenza (art. 24, DLgs. 81/2015)
  • lavoratori non transitati immediatamente alle dipendenze del nuovo datore di lavoro, in caso di trasferimento di azienda, e che vi passano entro un anno (art. 47, L. 428/1990) o entro il termine più lungo previsto dall’accordo collettivo
  • lavoratori con handicap assunti a copertura dell’obbligo (art. 3, L. 68/1999)
  • lavoratori assunti dall’azienda subentrante a seguito di cambio di appalto in caso di obbligo scaturente da legge, contratto collettivo o altre obbligazioni.

 

Contrariamente a quanto previsto dal DLgs. 150/2015, art. 31, c. 1, lett. d), l’incentivo spetta anche se il lavoratore, nei sei mesi precedenti l’assunzione, è stato alle dipendenze della stessa impresa, ovvero è stato alle dipendenze di altre aziende in rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, anche per interposta persona, che siano riconducibili al medesimo proprietario.

 

 

 

RECESSO

 

Durante i sei mesi di inserimento trovano applicazione le sanzioni previste per il licenziamento illegittimo, ai sensi degli articoli 2 e 3 del DLgs. 23/2015, e quindi, secondo la gravità delle violazioni:

 

  • reintegra (nei casi di violazioni più gravi: licenziamento nel periodo protetto per maternità, recesso per comportamento datoriale discriminatorio o ritorsivo, …)
  • corresponsione di una indennità risarcitoria (nei casi di violazioni meno gravi).

 

Al termine dei sei mesi le parti possono recedere dal contratto con preavviso decorrente dal medesimo termine; durante tale periodo di preavviso, continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione.

 

Se, al temine del periodo di inserimento, nessuna delle parti recede dal contratto, il rapporto prosegue a tempo indeterminato.

 

 

 

PERDITA E RESTITUZIONE DEL BENEFICIO

 

Il datore di lavoro perde il diritto a beneficiare dell’incentivo qualora:

 

  • provveda a licenziare il lavoratore sia durante che al temine del periodo semestrale di inserimento

 

  • proceda al licenziamento collettivo o individuale per GMO (giustificato motivo oggettivo) di un altro lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato nello stesso livello e categoria legale del lavoratore assunto con l’incentivo, nei sei mesi successivi alla effettiva instaurazione del rapporto agevolato.

 

Non si perde diritto al beneficio in caso di dimissioni del lavoratore.

 

 

 

CUMULABILITA’ CON ALTRI INCENTIVI  

 

L’incentivo è cumulabile, per il solo periodo di durata del rapporto successivo ai sei mesi (essendo la misura del beneficio pari al 100%), con altri esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente.

 

Esempio:

 

  • incentivo all’assunzione di giovani (L. 205/2017, art.1, c.114)
  • incentivo all’assunzione di giovani 2021-2022 (L. 178/2020)
  • incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi
  • incentivo all’assunzione di donne svantaggiate
  • incentivo all’assunzione di donne svantaggiate 2021-2022 (L. 178/2020)
  • incentivo all’assunzione di portatori di handicap (L. 69/1999, art.13)
  • decontribuzione SUD (L. 178/2020).

 

 

 

MISURA

 

L’importo dell’incentivo fruibile, pari al 100% della contribuzione INPS a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, non può essere superiore:

 

  • a Euro 6.000 su base annuale
  • a Euro 500 su base mensile ( Euro 6.000 : 12m )
  • a Euro 16,12 su base giornaliera ( Euro 6.000 : 12m : 31g )

 

da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.

 

La soglia massima di esonero fruibile sarà pari al minore importo fra la contribuzione dovuta e i limiti previsti, riparametrati su base mensile.

 

I contributi oggetto di sgravio sono quelli già individuati nella Circolare INPS nr. 40/2018, emanata con riferimento allo SGRAVIO CONTRIBUTIVO GIOVANI, previsto dalla Legge 205/2017.

 

 

 

DATORI DI LAVORO BENEFICIARI

 

Datori di lavoro privati, anche non imprenditori:

 

  • imprese ai sensi dell’art. 2082 Codice Civile, escluse quelle del settore agricolo
  • professionisti e studi professionali associati
  • associazioni culturali, politiche, sindacali o di volontariato.

 

 

 

ESCLUSIONI

 

  • Imprese finanziarie ( banche, compagnie di assicurazione, … )
  • Settore agricolo
  • Lavoro domestico
  • Lavoro occasionale ( Legge 996/2017 art.54 bis )
  • Lavoro intermittente o a chiamata
  • Apprendistato di primo livello ( DLgs. 81/2015, art. 43 )
  • Apprendistato professionalizzante ( DLgs. 81/2015, art. 44 )
  • Apprendistato di alta formazione e ricerca ( DLgs. 81/2015, art. 45 )
  • Assunzioni nella Pubblica Amministrazione ( DLgs. 165/2001, art.1, c.2 ).

 

 

 

LAVORATORI BENEFICIARI    

 

Lavoratori in stato di disoccupazione.

 

Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’art.13 del DLgs. 150/2015, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.

 

> DLgs. 150/2015, art. 19

 

 

 

UNILAV

 

La compilazione del campo  [ AGEVOLAZIONI ]  dei modelli di Comunicazione Obbligatoria Telematica ( COT ) è facoltativa: l’omessa o inesatta compilazione non incide, quindi, sul diritto al beneficio e non necessita, conseguentemente, di alcuna rettifica della Comunicazione trasmessa.

 

> INPS, Circolare nr. 137/2012

 

 

 

MATERNITA’

 

Il periodo di godimento dell’Incentivo può essere sospeso nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento del periodo temporale di fruizione del beneficio.

 

Durante l’astensione, il datore di lavoro è tenuto al versamento dell’ordinaria contribuzione sulle integrazioni contrattuali poste a suo carico dalla contrattazione collettiva, senza possibilità di fruire delle agevolazioni previste per le assunzioni agevolate.

 

> INPS, Messaggio nr. 72/2000

 

 

 

PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE

 

L’incentivo non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione.

 

> D.Lgs. 150/2015, articolo 31, comma 1, lettera a)

 

L’incentivo non spetta se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o perché abbia cessato un rapporto a termine.

 

> D.Lgs. 150/2015, articolo 31, comma 1, lettera b)

 

In mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge  ( pari a sei mesi dalla cessazione del rapporto nella generalità dei casi e tre mesi per le ipotesi di rapporti stagionali ), il datore di lavoro può legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere.

 

> Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Interpello nr. 7/2016

 

L’incentivo non spetta se presso il datore di lavoro o presso l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione.

 

> D.Lgs. 150/2015, articolo 31, comma 1, lettera c)

 

La fruizione degli ammortizzatori sociali covid-19, assimilabile alla casistica degli eventi non oggettivamente evitabili, non è di ostacolo alla fruizione dello sgravio contributivo.

 

>  INPS, Circolare nr. 133/2020

 

L’incentivo non spetta se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.

 

> D.Lgs. 150/2015, articolo 31, comma 1, lettera d)

 

L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione produce la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

 

> D.Lgs. 150/2015, articolo 31, comma 3

 

 

 

PROCEDURA E ISTRUZIONI OPERATIVE

 

  • Presentazione telematica dell’Istanza a INPS, a decorrere dal 15 settembre 2021.

 

Sul sito istituzionale dell’INPS, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni  (ex DiResCo)”, è disponibile il modulo  [ RIOC ]  per l’inoltro delle domande preliminari di ammissione ai benefici e la prenotazione delle risorse relative agli incentivi. La retribuzione sarà comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntiva, e, con riferimento ai rapporti a tempo parziale, la retribuzione lorda media mensile da indicare dovrà essere quella rapportata al tempo pieno, in quanto saranno le procedure telematiche a riproporzionare l’importo spettante. L’aliquota contributiva sarà quella a carico del datore di lavoro che potrà essere oggetto di sgravio.

 

  • Autorizzazione da parte di INPS, in caso di verifica positiva e di disponibilità delle risorse.

 

  • Utilizzo mensile del beneficio con flussi UNIEMENS, a partire da settembre 2021.

 

 

 

MODIFICA DELL’ORARIO PART TIME     

 

In caso di variazione in aumento dell’orario di lavoro nel periodo incentivato, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non potrà superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche.

 

In caso di variazione in diminuzione dell’orario di lavoro nel periodo incentivato, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante per fruire dell’importo ridotto.

 

 

 

COMPATIBILITA’ CON GLI AIUTI DI STATO  [ EMERGENZA covid-19 ]

 

Il beneficio in questione è concesso compatibilmente con le norme in materia di aiuti di stato.

 

A causa dell’emergenza covid-19 sono riconosciuti compatibili con le norme comunitarie gli aiuti di stato concessi entro il 31 dicembre 2021:

 

  • di importo non superiore a 1,8 milioni di euro per impresa (valutata anche come impresa unica, secondo i canoni previsti dal Regolamento UE n. 1407/2013), al lordo di qualsiasi imposta od altro onere, o non superiore a 270.000 euro nei settori della pesca e dell’acquacoltura o 225.00 euro nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;

 

  • concessi ad imprese non in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019;

 

  • concessi a micro imprese (con un organico fino a 9 unità e con un fatturato o bilancio uguale o inferiore a 2 milioni di euro) o piccole imprese (aziende con meno di 50 dipendenti e con fatturato o bilancio non superiore a 10 milioni di euro) che, pur in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non sono soggette a procedure concorsuali per insolvenza e che non hanno ricevuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione.

 

L’INPS provvederà a registrare l’importo della agevolazione sul Registro Nazionale per gli Aiuti di Stato (RNA).

 

 

La prevista autorizzazione della Commissione Europea è pervenuta con la decisione C(2021)5352 final del 14 luglio 2021.

 

 

 

> DL 73/2021, art. 41, conv. L. 106/2021  ( Decreto SOSTEGNI-bis )

> INPS, Circolare nr. 115/2021  ( Istruzioni operative )

> INPS, Messaggio nr. 3050/2021  ( Rilascio del modulo di richiesta )

 

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