Incentivo per assumere donne svantaggiate nel 2021 e nel 2022

29 aprile 2021

Assunzioni agevolate, INAIL, Lavoro dipendente
La Legge di Bilancio 2021 ha ampliato, per il 2021 e il 2022, l’incentivo per assumere donne lavoratrici dipendenti, previsto dalla L. 92/2012.

 

La legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) ha previsto un incentivo maggiorato  rispetto a quello previsto dalla Legge 92/2012, per l’assunzione di donne lavoratrici dipendenti che si trovino in determinate condizioni di svantaggio nel mercato del lavoro.

Fra le condizioni di svantaggio vi è l’avere più di 50 anni di età ed essere disoccupate da almeno 12 mesi.

Per le assunzioni e le trasformazioni perfezionate nel 2021 e nel 2022, il beneficio si applica, pertanto, nella misura del 100% dei contributi INPS e dei premi INAIL a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, da riproporzionare nelle ipotesi di contratto part-time.

 

Tipo di contratto Durata Incentivo

Legge 92/2012

Incentivo

2021 e 2022

a tempo determinato  

max 12 mesi

dalla data di assunzione

 

50% 100%
 

trasformazione

da tempo determinato

a tempo indeterminato

 

fino a 18 mesi

dalla data di assunzione

50% 100%
a tempo indeterminato  

18 mesi

dalla data di assunzione

 

50% 100%

 

 

Se si intende richiedere il beneficio per un’assunzione a tempo determinato,  il requisito di svantaggio deve sussistere alla data di assunzione e. Se, invece, si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.

Il beneficio può trovare applicazione anche nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati ai sensi della disciplina di cui all’articolo 4, commi 8-11, L. 92/2012, o di cui all’articolo 1, commi 16-19, L. 178/2020, e che, in tali fattispecie, l’incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione a tempo indeterminato.

L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

> Messaggio INPS n. 1421/2021

 

 

Il beneficio per il 2021 e 2022 è concesso nel rispetto della disciplina sugli aiuti di stato.

L’attuale quadro temporaneo (c.d. Temporary frame work)  sugli aiuti di stato prevede, nella versione attuale (comunicazione della Commissione europea del 28 gennaio 2021), la compatibilità con il mercato interno degli aiuti di stato concessi entro il 31 dicembre 2021 nel limite di 1,8 milioni di euro per la generalità dei settori economici, 225 mila euro per le imprese agricole e 270 mila euro nel settore della pesca e acquacoltura.

L’incentivo non può essere concesso a imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019  o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia da covid-19.

Tale requisito non è però richiesto alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

L’Istituto provvederà a registrare la misura nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), ovvero nei registri SIAN e SIPA per gli aiuti rispettivamente del settore agricolo e della pesca e acquacoltura.

L’efficacia dell’esonero è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

> Legge 92/2012, art. 4, commi 8-11  ( Legge Fornero )

> L. 178/2020, art. 1, commi da 16 a 19  ( Beneficio per il periodo 2021-2022 )

> Decreto intermin. del 16/10/2020  ( professioni e settori con disparità di genere il 2021 )

> D.M. Sviluppo Economico del 27/3/2008  ( individuazione delle aree svantaggiate )

 

> Circolare INPS n. 32 del 22/2/2021

> Messaggio INPS n. 1421/2021

 

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