Stampe annuali dei libri contabili e fiscali per il 2019

28 ottobre 2020

Accertamento e Riscossione, Contabilità
Stampa entro i tre mesi successivi al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per I libri contabili tenuti con sistemi informatici.

 

I libri contabili e fiscali tenuti con sistemi informatici devono essere stampati entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per quanto concerne il libro inventari le norme civilistiche e fiscali prevedono che l’inventario, oltre al bilancio annuale, contenga anche l’indicazione e la valutazione delle attività e passività relative all’impresa. È quindi necessario trascrivere su tale libro un dettaglio delle rimanenze di magazzino nonché delle principali attività (esempio: inventario di magazzino, elenco dei beni strumentali, …) e passività patrimoniali.

 

Con riferimento all’anno d’imposta 2019, considerato che il termine di presentazione del modello Redditi è il 30/11/2020, la stampa dei suddetti libri e registri (libro giornale, libro degli inventari, partitari o schede contabili, eventuali scritture ausiliarie di magazzino, registri IVA) va effettuata entro e non oltre il 28/02/2021, mentre la stampa del registro dei beni ammortizzabili va effettuata entro il 30/11/2020.

 

Per il libro giornale e per il libro inventari in stampa cartacea, l’imposta di bollo è dovuta nella misura di 16 euro ogni 100 pagine o frazione, e dovrà essere versata mediante contrassegno (reperibile presso i rivenditori di generi di monopolio), oppure con modello F23 entro il 30 aprile dell’anno di stampa, per il 2019 quindi entro il 30 aprile 2021 (codice tributo 458T)

 

> Agenzia Entrate, Risoluzione nr. 174/E del 31/10/2001

 

 

Nota bene.

 

Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 34/2019 ( c.d. Decreto CRESCITA ) è stato stabilito (art. 12-octies) che la tenuta di tutti i libri e registri obbligatori con sistemi elettronici è in ogni caso considerata regolare, in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.

 

Per i predetti libri e registri pertanto, la stampa risulterà obbligatoria solo a seguito di specifica richiesta avanzata in sede di accesso e verifica degli organi competenti (Guardia di Finanza, Agenzia Entrate, …).

 

E’ necessario, tuttavia, che in caso di accessi, ispezioni e verifiche gli stessi risultino tempestivamente aggiornati: la memorizzazione delle singole operazioni deve essere effettuata entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettuazione delle stesse.

 

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