iIl nuovo comma 4-bis dell’articolo 88 del TUIR, dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 147/2015, art. 13, c.1, lett. a), stabilisce che La rinuncia del socio al proprio credito costituisce, con decorrenza dall’anno d’imposta 2016, sopravvenienza attiva in capo alla società, limitatamente alla parte che eccede il relativo valore fiscale.
A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, deve provvedere a comunicare alla società tale valore; in mancanza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero con la conseguenza che tutto il credito rinunciato sarà assoggettato a tassazione in capo alla società.
Il valore fiscale del credito è, generalmente, pari al suo valore nominale, salvo casi particolari; ad esempio quando il credito è stato acquistato ad un valore inferiore al valore nominale, quando il credito è stato oggetto di una svalutazione fiscalmente rilevante o quando è stata rilevata una perdita su crediti.