Il nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

9 giugno 2022

Agevolazioni fiscali, Crediti d'Imposta
La Legge di Bilancio 2022 e il Decreto AIUTI hanno ritoccato le regole per accedere al credito d’imposta spettante per investimenti in beni strumentali nuovi.

 

PREMESSA

 

La Legge di Bilancio 2020  ( Legge 160/2019, articolo 1, commi da 184 a 197 )  ha introdotto, in sostituzione del c.d. super-ammortamento e del c.d. iper-ammortamento, un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati nel periodo dal 1.1.2020 fino al 31.12.2020, delle seguenti tipologie:

 

  • non “Industria 4.0” ( ex super-ammortamento, beni ordinari )

 

  • “Industria 4.0” contemplati nell’Allegato A) della Legge 232/2016 ( ex iper-ammortamento )

(sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro)

  • “Industria 4.0” contemplati nell’Allegato B) della Legge 232/2016 ( ex iper-ammortamento con maggiorazione ).

 

(software, anche mediante soluzioni di cloud computing, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni)

 

Dal 2020 rientrano nel beneficio anche gli investimenti in beni immateriali ricompresi nell’Allegato B), anche se non connessi ad investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, di cui all’Allegato A).

 

 

La Legge di Bilancio 2021  ( Legge 178/2020, articolo 1, commi 1051 e 1061 )  ha prorogato riformulando il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi a favore dei soggetti che effettuino investimenti agevolabili dal 16.11.2020 fino al 31.12.2022 (ovvero al 30.06.2023 in caso di valida prenotazione, a condizione quindi che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

 

Nel caso in cui gli investimenti agevolabili ricadono nel periodo dal 16.11.2020 fino al 30.6.2021, viene a verificarsi una parziale sovrapponibilità della nuova disciplina (Legge di bilancio 2021) con quella previgente (Legge di bilancio 2020).

 

Gli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020 si è proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20 per cento, occorre fare riferimento alle disposizioni della Legge di Bilancio 2020.

Per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020, invece, occorre fare riferimento alle disposizioni della Legge di Bilancio 2021.

 

 

La Legge di Bilancio 2022  ( Legge 234/2021, articolo 1, comma 44 )  ha prorogato riformulando il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi a favore dei soggetti che effettuino investimenti agevolabili dal 1.1.2023 fino al 31.12.2025 (ovvero al 30.06.2026 in caso di valida prenotazione, a condizione quindi che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

 

La rimodulazione dell’agevolazione prevede:

 

  • l’esclusione del credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali ordinari, ovvero non funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi;

 

  • per gli investimenti in beni materiali inclusi nell’allegato A annesso alla Legge 232/2016, il dimezzamento delle aliquote di credito d’imposta;

 

  • per gli investimenti in beni immateriali inclusi nell’allegato B annesso alla Legge 232/2016, una diminuzione di aliquota lungo gli anni di proroga dell’agevolazione.

 

 

 

INVESTIMENTI  AGEVOLABILI

 

I beni oggetto d’investimento devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

 

  • devono essere strumentali all’attività d’impresa o di arte o professione;
  • devono essere nuovi;
  • devono essere destinati a strutture produttive ubicate in Italia;
  • devono essere acquistati a titolo di proprietà, in locazione finanziaria, costruiti internamente o acquisiti con contratto di appalto.

 

Sono esclusi, ad esempio:

 

  • fabbricati e costruzioni;
  • veicoli e altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164 del TUIR (anche se strumentali);
  • beni immateriali non 4.0 (ad esempio i software generici relativi alla gestione di impresa).

 

 

 

COMODATO  D’USO

 

In caso di beni concessi in comodato d’uso a terzi, il comodante può beneficiare del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, a condizione che i beni siano strumentali ed inerenti alla propria attività.

 

I beni devono essere utilizzati dal comodatario nell’ambito di un’attività strettamente funzionale all’esigenza di produzione del comodante e devono cedere le proprie utilità anche all’impresa proprietaria/comodante.

 

> Agenzia delle Entrate, Interpello nr. 726 del 18 ottobre 2021

> Agenzia delle Entrate, Risoluzione nr. 196/E del 16 maggio 2008

 

 

 

BENEFICIARI

 

Il credito d’imposta sostitutivo spetta alle imprese e agli esercenti arti e professioni, inclusi anche i contribuenti che hanno aderito al regime forfettario.

 

Gli esercenti arti e professioni possono beneficiare del credito d’imposta con esclusivo riferimento agli investimenti in beni strumentali  c.d. ordinari.

 

Ne possono beneficiare anche:

 

  • gli enti non commerciali, con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata
  • le imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 del TUIR
  • le STP (società tra professionisti) titolari di reddito d’impresa, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della Legge 183/2011 e del DM 34/2013
  • le associazioni tra professionisti di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR, ma limitatamente agli investimenti in beni ordinari dell’articolo 1, commi 1054 e 1055, della Legge 178/2020
  • i soggetti che intraprendono l’attività a partire dal periodo d’imposta in corso al 16.11.2020
  • le reti d’imprese, c.d. reti soggetto e le reti d’imprese, c.d. reti contratto, nelle modalità chiarite dalla Circolare nr. 4/E/2011 dell’Agenzia delle Entrate.

 

> Agenzia delle Entrate, Circolare nr. 9/E/2021

 

 

 

SOGGETTI ESCLUSI  DAL BENEFICIO

 

Imprese sottoposte a, o aventi in corso un procedimento per la dichiarazione di procedure concorsuali (liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, …).

 

Imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, DLgs. 231/2001: non sono agevolabili i costi sostenuti, per competenza, per tutto il periodo di interdizione.

 

 

 

REQUISITI SOGGETTIVI

 

Il beneficio è subordinato, sia per le imprese che per gli esercenti professioni e lavoratori autonomi, al rispetto dei seguenti requisiti:

 

  • rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore
  • corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (da verificare ad ogni data di utilizzo in compensazione delle quote di credito d’imposta) a prescindere che ciò sia certificato dal DURC.

 

In caso di DURC non regolare o negativo, in quanto richiesto e non rilasciato, risulta preclusa al beneficiario la possibilità di compensare il credito d’imposta maturato, pena la restituzione della somma maggiorata degli interessi, e applicazione della sanzione in misura pari al 30% del credito indebitamente compensato.

 

> D.Lgs. 471/1997, art.13, comma 4

 

 

 

MISURA DEL BENEFICIO DAL 1.1.2020 AL 15.11.2020

 

LEGGE DI BILANCIO 2020, fino al 15/11/2020:

 

 

TIPOLOGIA INVESTIMENTO

 

BENEFICIO
 

Beni materiali ordinari

 

–   6% per investimenti complessivi entro 2 milioni di euro.

Beni materiali 4.0  

–   40% per investimenti complessivi entro 2,5 milioni di euro;

–   20% per investimenti complessivi oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

 

Beni immateriali 4.0

 

–   15% per investimenti complessivi entro 700.000 euro.

 

> Legge 160/2019, articolo 1, commi da 184 a 197

 

 

 

MISURA DEL BENEFICIO DAL 16.11.2020 AL 31.12.2021

 

(O FINO AL 31.12.2022, CON PRENOTAZIONE ENTRO IL 31.12.2021)

 

LEGGE DI BILANCIO 2021, fino al 2021:

 

 

TIPOLOGIA INVESTIMENTO

 

BENEFICIO
Beni materiali ordinari  

–   10% per investimenti complessivi entro 2 milioni di euro;

–   15% in caso di beni destinati nel medesimo periodo d’imposta a forme di lavoro agile, ai sensi dell’articolo 18 L. 81/2017.

Beni immateriali ordinari  

–   10% per investimenti complessivi entro un milione di euro;

–   15% in caso di beni destinati nel medesimo periodo d’imposta a forme di lavoro agile ai sensi dell’articolo 18 L. 81/2017.

Beni materiali 4.0  

–   50% per investimenti complessivi entro 2,5 milioni di euro;

–   30% per investimenti complessivi oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

–   10% per investimenti complessivi oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

 

Beni immateriali 4.0

 

–   20% per investimenti complessivi entro un milione di euro

 

> Legge 178/2020, articolo 1, comma 1056

 

 

Il c.d. MILLEPROROGHE ha disposto, causa covid-19, la proroga dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 del termine entro cui completare gli investimenti agevolabili, sempre a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risultasse già accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%.

 

> DL 228/2021, articolo 3 quater

 

 

 

MISURA DEL BENEFICIO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

 

(O FINO AL 30.6.2023, CON PRENOTAZIONE ENTRO IL 31.12.2022)

 

LEGGE DI BILANCIO 2021, dal 2022:

 

 

TIPOLOGIA INVESTIMENTO

 

BENEFICIO
 

Beni materiali ordinari

 

–   6% per investimenti complessivi entro 2 milioni di euro.

 

Beni immateriali ordinari

 

–   6% per investimenti complessivi entro un milione di euro.

Beni materiali 4.0  

–   40% per investimenti complessivi entro 2,5 milioni di euro;

–   20% per investimenti complessivi oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

–   10% per investimenti complessivi oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

 

Beni immateriali 4.0

 

–   50% per investimenti complessivi entro un milione di euro.

 

> Legge 178/2020, articolo 1, comma 1057

 

 

Per gli investimenti in beni immateriali 4.0  effettuati dall’1.1.2022 al 31.12.2022  (o nel termine lungo del 30.6.2023), il credito d’imposta di cui alla L. 178/2020 è incrementato al 50% in luogo del precedente 20%.

 

> DL 50/2022, articolo 21, c.d. Decreto AIUTI

 

 

 

MISURA DEL BENEFICIO DAL 1.1.2023 AL 31.12.2025

 

(O FINO AL 30.6.2026, CON PRENOTAZIONE ENTRO IL 31.12.2025)

 

LEGGE DI BILANCIO 2022, dal 2023:

 

 

TIPOLOGIA INVESTIMENTO

 

BENEFICIO
 

Beni materiali ordinari

 

Nessun beneficio

 

Beni immateriali ordinari

 

Nessun beneficio

Beni materiali 4.0  

–   20% per investimenti complessivi entro 2,5 milioni di euro;

–   10% per investimenti complessivi oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

–   5% per investimenti complessivi oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Beni immateriali 4.0  

–   20% per investimenti complessivi entro un milione di euro effettuati nel 2023, ovvero al 30.06.2024 su prenotazione al 31.12.2023;

–   15% per investimenti complessivi entro un milione di euro effettuati nel 2024, ovvero al 30.06.2025 su prenotazione al 31.12.2024;

–   10% per investimenti complessivi entro un milione di euro effettuati nel 2025, ovvero al 30.06.2026 su prenotazione al 31.12.2025.

 

> Legge 234/2021, articolo 1, comma 44

 

 

 

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE (DOPO IL DECRETO SOSTEGNI bis)

 

Tipologia Data

Investimento

 

Quote annuali

di utilizzo

 

Codice Tributo
Beni materiali ordinari  

dal 16.11.2020

al 31.12.2021

 

1 6935
Beni materiali ordinari  

dal 01.01.2022

al 31.12.2022

(o al 30.6.2023,

con anticipo)

 

3 6935
Beni immateriali ordinari dal 16.11.2020

al 31.12.2022

(o al 30.6.2023,

con anticipo)

 

3

 

(ovvero 1

nel caso di soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro per investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021)

 

6935
Beni materiali 4.0  

dal 16.11.2020

al 31.12.2022

(o al 30.6.2023,

con anticipo)

 

3 6936
Beni immateriali 4.0  

dal 16.11.2020

al 31.12.2022

(o al 30.6.2023,

con anticipo)

 

3 6937

 

> L. 178/2020, art.1, cc. 1059 e 1059-bis (come modificati dal Decreto SOSTEGNI-BIS)

> Agenzia delle Entrate, Risoluzione nr. 3/E/2021

 

 

 

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE (PRIMA DEL DECRETO SOSTEGNI bis)

 

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione con Modello F24, in cinque quote annuali di pari importo, a partire dall’anno successivo a quello di entrata in funzione, per quei beni non rientranti nella c.d. Industria 4.0, e a partire dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione, per quei beni che invece sono contemplati nell’Allegato A) delle Legge 232/2016.

 

Il credito d’imposta sostitutivo dell’ex super-ammortamento spettante per gli investimenti in beni strumentali nuovi contemplati nell’Allegato B) delle Legge 232/2016 è utilizzabile, in luogo dei cinque anni, in tre quote annuali di pari importo.

 

 

Il credito d’imposta, come tutti gli altri di natura agevolativa da indicare nel quadro RU, non è soggetto all’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi introdotto dal DL 124/2019, articolo 3, comma 1  ( Decreto Fiscale collegato alle Legge di Bilancio 2020 ).

E’ quindi compensabile dal primo giorno del periodo di imposta successivo a quello in cui matura.

 

Esempio: entrata in funzione o avvenuta interconnessione nell’anno 2020, utilizzo in compensazione dal 1.o gennaio dell’anno 2021.

 

Il credito d’imposta non è soggetto al divieto di compensazione in presenza debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento (articolo 31 DL 78/2010, conv. Legge 122/2010).

 

 

 

RECAPTURE o CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

 

Se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

 

Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 1, commi 35 e 36, L. 205/2017.

 

Il meccanismo del c.d. RECAPTURE riguarda tutti i beni agevolabili e non solo i beni materiali Industria 4.0  ( quelli per intenderci di cui allegato A della legge di Bilancio 2017 ).

 

 

 

ONERE DOCUMENTALE

 

Il beneficio introdotto dalla Legge di Bilancio 2020, impone ai beneficiari un inedito onere documentale da attivare prima del perfezionamento dell’investimento.

 

Le fatture e tutti gli altri documenti inerenti l’investimento devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di legge, esempio:

 

[ Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 184-194, Legge 160 del 27/12/2019 ].

 

I documenti rilevanti possono essere, ad esempio, i seguenti:

 

  • offerta del fornitore
  • conferma d’ordine
  • contratto di acquisto del bene o contratto di locazione finanziaria
  • tutte le fatture elettroniche emesse dal fornitore a titolo di acconto e di saldo, ovvero emesse dal locatore finanziario
  • tutti i documenti di trasporto del bene e delle sue componenti
  • il verbale di collaudo, attestante l’entrata in funzione del bene.

 

 

La modalità di regolarizzazione del documento (esempio: fattura) sprovvisto di dicitura può consistere alternativamente nell’apposizione di una scritta indelebile (anche con apposito timbro) sulla copia cartacea oppure nell’integrazione elettronica. La regolarizzazione può essere effettuata ex post, entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.

 

> Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello nr. 439 del 5/10/2020

> Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello nr. 438 del 5/10/2020

 

 

 

PERIZIA ASSEVERATA

 

Per i beni tecnologicamente avanzati rientranti nel piano Industria 4.0 (materiali e immateriali), le imprese sono tenute inoltre a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla L. 232/2016, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

 

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale di cui sopra può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 445/2000.

 

L’acquisizione della perizia tecnica giurata (o dell’attestato di conformità) o, nel caso in cui sia ammessa, della dichiarazione del legale rappresentante della società (o del titolare dell’impresa) deve avvenire entro il termine di chiusura del periodo d’imposta a partire dal quale si intende avvalersi dell’agevolazione.

Nel caso in cui l’acquisizione della perizia giurata o dell’attestato di conformità o dell’autocertificazione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione dei beni, l’impresa beneficiaria ha comunque diritto al credito d’imposta in misura rafforzata, ma dovrà aspettare l’anno successivo per fruirne in misura piena.

 

> MISE, Circolare 15 dicembre 2017, n. 547750

 

 

 

CUMULABILITA’ CON ALTRE RISORSE PUBBLICHE

 

In relazione a un investimento in un bene 4.0  finanziato in parte con altre risorse pubbliche è ammesso il cumulo con il credito d’imposta (fino a concorrenza del 100% del costo dell’investimento), esclusivamente per la parte di costo dell’investimento non finanziata con le altre risorse pubbliche.

 

> MEF, Circolare 33/2021

> MEF, Circolare 21/2021

 

 

Risulta espressamente confermata dall’Agenzia delle entrate la cumulabilità tra credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno e investimenti in beni strumentali, nel rispetto del costo complessivamente sostenuto, sia per beni materiali ordinari di cui al comma 188, dell’articolo 1, Legge 160/2019, sia per beni materiali 4.0  di cui al comma 189, dell’articolo 1 della stessa Legge.

 

> Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello nr. 360 del 16/9/2020

 

 

 

COMUNICAZIONE MISE

 

Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute ad una comunicazione al MISE (Ministero dello sviluppo economico) su apposito Modello.

 

E’ previsto che l’invio della comunicazione avvenga da parte delle imprese su base volontaria e in ottica collaborativa. Sia il diritto all’applicazione delle discipline agevolative e sia l’utilizzo in compensazione dei relativi crediti, pertanto, non sono in alcun modo subordinati al suddetto invio.

 

> MISE, Avvertenza 29 dicembre 2020

 

 

 

IRRILEVANZA FISCALE

 

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali:

 

  • non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi
  • non concorre alla determinazione del valore della produzione ai fini IRAP
  • non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibili ai sensi dell’articolo 61 del TUIR
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi di cui all’articolo 109, comma 5 del TUIR.

 

> L. 160/2019, articolo 1, comma 192

 

 

 

FONTE

 

  • DL 50/2022, articolo 21, c.d. Decreto AIUTI ( Incremento beneficio investimenti Immateriali 4.0 )
  • DL 228/2021, articolo 3 quater, c.d. Decreto MILLEPROROGHE ( Proroga scadenze )

 

  • 234/2021, articolo 1, comma 44 ( Legge di Bilancio 2022 )
  • 178/2020, articolo 1, commi da 1051 a 1063 e 1065 ( Legge di Bilancio 2021 )
  • 160/2019, articolo 1, commi da 184 a 197 ( Legge di Bilancio 2020 )

 

  • MEF, Circolare 33/2021 ( Cumulo con altri benefici )
  • MEF, Circolare 21/2021 ( Cumulo con altri benefici )

 

  • Agenzia delle Entrate, Circolare nr. 14/E/2022 ( Chiarimenti su novità )
  • Agenzia delle Entrate, Circolare nr. 9/E/2021 ( Sintesi delle norme )
  • Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello nr. 439 del 5/10/2020
  • Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello nr. 438 del 5/10/2020
  • Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello nr. 360 del 16/9/2020 ( Cumulo con altri benefici )
  • Telefisco, 2020

 

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