Indennità NASpI anche ai licenziati per motivi disciplinari

19 ottobre 2017

Ammortizzatori sociali, Lavoro dipendente, Licenziamento, Rapporto di lavoro
L’indennità di disoccupazione NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari (per giusta causa o giustificato motivo soggettivo)

 

Uno dei requisiti per accedere all’indennità di disoccupazione, la c.d. NASpI, forma generale per la tutela dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto l’occupazione introdotta dal DLgs. 22/2015, è la perdita involontaria dell’occupazione.

Non danno diritto all’indennità, quindi, le dimissioni, salvo quelle prestate per giusta causa (esempio: mancato pagamento delle retribuzioni) e quelle prestate dalla lavoratrice madre o dal lavoratore padre entro l’anno di vita del bambino (periodo tutelato di maternità).

Non danno altresì diritto all’indennità le risoluzioni consensuali, tranne quelle avvenute all’interno di una procedura di conciliazione ai sensi della Legge 604/1966, art.7, ovvero ai sensi del DLgs. 23/2015, art.6.

La prima procedura (Legge 604/1966, articolo 7) riguarda il caso del datore di lavoro con più di 15 dipendenti che decide di procedere ad uno o più licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
Il datore di lavoro in questione è tenuto a dare preventiva comunicazione alla DTL e al lavoratore che intende licenziare, indicando i motivi del licenziamento.
Ricevuta la comunicazione la DTL convoca le parti al fine di tentare una conciliazione.
Ove tale procedura si concluda con accordo fra le parti che preveda la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, il prestatore avrà comunque diritto, anche se non disoccupato involontariamente, all’indennità.

La seconda procedura (Decreto Legislativo n. 23/2015, articolo 6) riguarda invece il caso del datore di lavoro che offre al lavoratore assunto con contratto a tutele crescenti, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, un importo esente da imposizione fiscale e contributiva pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità.
In caso di accettazione dell’offerta, il prestatore avrà, anche in questo caso, diritto all’indennità.

Oltre ai casi citati, il Ministero del Lavoro, con risposta ad Interpello nr. 13/2015, ha riconosciuto spettante il diritto all’indennità anche ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari.
Il licenziamento disciplinare, infatti, (sia quello per giusta causa che quello per giustificato motivo soggettivo) non può essere inteso quale evento da cui derivi disoccupazione volontaria in quanto la misura sanzionatoria del licenziamento non risulta conseguenza automatica dell’illecito disciplinare ma è sempre rimessa alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro, costituendone esercizio del potere discrezionale.

> INPS, Circolare 142/2015, p.3

In ultimo, sono condizioni per accedere all’indennità di disoccupazione sia la scadenza di un contratto a termine che, naturalmente, il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo.

 

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