Il Bollo virtuale nelle Fatture elettroniche

2 maggio 2017

Fattura, ricevuta e scontrino fiscali, Imposte indirette, Sanzioni
Il versamento dell’imposta di bollo in modalità virtuale dovuta sulle fatture elettroniche.

 

Con decorrenza 27 giugno 2014, quando l’importo della fattura elettronica non soggetta a IVA (ma anche quella trasmessa via MAIL in qualunque formato digitale, ad esempio nel formato PDF) è superiore a 77,47 euro l’imposta di bollo deve essere assolta in modo virtuale, ( 2,00 euro per ogni documento ) riportando sul documento informatico la specifica annotazione “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex DM 17/06/2014”.

Quando su una stessa fattura sono riportati sia importi soggetti ad IVA sia importi non soggetti, l’imposta di bollo va assolta solo se gli importi non soggetti sono superiori a 77,47 euro.

L’imposta di bollo è dovuta per le seguenti tipologie di operazioni:

  • fuori campo IVA, ai sensi degli artt.2, 3, 4, 5, e artt. da 7-bis a 7-septies DPR 633/1972
  • non imponibili IVA per cessioni ad esportatori abituali, ai sensi dell’art.8, comma 1, lett. c)
  • assimilate alle cessioni all’esportazione (cessioni di navi aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi) ai sensi dell’art. 8-bis
  • esenti IVA, ai sensi dell’art. 10
  • escluse IVA, ai sensi dell’art. 15
  • non imponibili per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali fatta eccezione per le fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l’esportazione di merci, ai sensi dell’art. 9
  • poste in essere da soggetti che operano in regime di vantaggio (ex minimi) o in regime forfettario (Circolare n. 7-E/2008 e Circolare n. 10-E/2016).

Non è dovuta, invece, per le seguenti tipologie di operazioni:

  • con IVA assolta all’origine
  • in reverse charge (Circolare n. 37/E/2006)
  • esportazioni di merce, ai sensi dell’art. 8 lett. a e b DPR 633/1972) e cessioni intracomunitarie di beni, ai sensi dell’art. 41, 42 e 58 DL 331/1993.

L’obbligo di apporre la marca da bollo sulle fatture (o di versare il bollo c.d. virtuale) è a carico del soggetto che forma i documenti ma il costo deve essere sostenuto dal cliente committente o cessionario.

Il versamento dell’imposta di bollo virtuale sulla fattura elettronica non necessita di autorizzazione preventiva; deve essere effettuato, in unica soluzione, non oltre i 120 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio (normalmente 30/04) con modello F24 riportando nella sezione ERARIO il codice 2501 e indicando, nel formato “AAAA” l’anno di riferimento.

In caso di omesso o tardivo versamento dell’imposta si applica la sanzione stabilita dall’art. 13 del DLgs. 471/1997, oggi pari al 30% di ogni importo non versato, salvo optare per il ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/1997.

Il codice 2507 dovrà essere utilizzato per le sanzioni ridotte, mentre il codice 2508 per gli interessi.

> DM 17 giugno 2014
> Agenzia delle Entrate, Circolare 16/E del 14 aprile 2015
> Agenzia delle Entrate, Risoluzione 32/E del 24 marzo 2015
> Agenzia delle Entrate, Risoluzione 106/E del 2 dicembre 2014

 

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