Con decorrenza 27 giugno 2014, quando l’importo della fattura elettronica non soggetta a IVA (ma anche quella trasmessa via MAIL in qualunque formato digitale, ad esempio nel formato PDF) è superiore a 77,47 euro l’imposta di bollo deve essere assolta in modo virtuale, ( 2,00 euro per ogni documento ) riportando sul documento informatico la specifica annotazione “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex DM 17/06/2014”.
Quando su una stessa fattura sono riportati sia importi soggetti ad IVA sia importi non soggetti, l’imposta di bollo va assolta solo se gli importi non soggetti sono superiori a 77,47 euro.
L’imposta di bollo è dovuta per le seguenti tipologie di operazioni:
Non è dovuta, invece, per le seguenti tipologie di operazioni:
L’obbligo di apporre la marca da bollo sulle fatture (o di versare il bollo c.d. virtuale) è a carico del soggetto che forma i documenti ma il costo deve essere sostenuto dal cliente committente o cessionario.
Il versamento dell’imposta di bollo virtuale sulla fattura elettronica non necessita di autorizzazione preventiva; deve essere effettuato, in unica soluzione, non oltre i 120 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio (normalmente 30/04) con modello F24 riportando nella sezione ERARIO il codice 2501 e indicando, nel formato “AAAA” l’anno di riferimento.
In caso di omesso o tardivo versamento dell’imposta si applica la sanzione stabilita dall’art. 13 del DLgs. 471/1997, oggi pari al 30% di ogni importo non versato, salvo optare per il ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/1997.
Il codice 2507 dovrà essere utilizzato per le sanzioni ridotte, mentre il codice 2508 per gli interessi.
> DM 17 giugno 2014
> Agenzia delle Entrate, Circolare 16/E del 14 aprile 2015
> Agenzia delle Entrate, Risoluzione 32/E del 24 marzo 2015
> Agenzia delle Entrate, Risoluzione 106/E del 2 dicembre 2014