Dopo le Sezioni Unite, che con la sentenza nr. 9451/2016, non hanno ravvisato la presenza della autonoma organizzazione (presupposto per l’applicazione dell’IRAP) quando il contribuente si avvale di un solo soggetto adibito a mansioni di segreteria o meramente esecutive, la Cassazione, con due ordinanze del 10 ottobre 2016, la nr. 20361/2016 e la nr. 20368/2016, torna sull’argomento escludendo l’applicazione dell’imposta sia in presenza di contribuente con una segretaria che riceve le telefonate, sia in presenza di medico convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale, che si avvale di un collaboratore per la pulizia dell’ambulatorio, per l’assistenza infermieristica e per la ricezione delle telefonate.